Contributi consortili e rapporto sociale
Il funzionamento della società consortile ed i rapporti con i suoi consorziati sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consortile. Lo statuto ed il regolamento consortile di una società consortile possono prevedere, ai sensi dell’art. 2615 ter c.c., nell’ambito ed in attuazione dello scopo consortile e del relativo oggetto sociale, che i soci – che fruiscono dei servizi della società – possano essere tenuti a contribuire alle spese ed ai costi della società ed a ripianare l’eventuale disavanzo della stessa; le relative prescrizioni attuative e specifiche di tale forma di contribuzione possono essere legittimamente disciplinate anche nel solo regolamento consortile.
Nelle società consortili organizzate in forma capitalistica, i contributi pecuniari ulteriori (rispetto ai conferimenti promessi) dei soci rappresentano degli apporti fuori capitale che si aggiungono ai conferimenti dei soci e trovano giustificazione nello scopo mutualistico-imprenditoriale perseguito e nella connessa e conseguente esigenza di assicurare costantemente alla società consortile le risorse finanziarie occorrenti alla copertura periodica di spese e costi di gestione, ovvero, in caso di disavanzo, al ripianamento delle perdite.
In tal senso, la società consortile – che richieda ai soci il pagamento dei contributi consortili (come quantificati nella contabilità aziendale secondo i criteri stabiliti nel regolamento consortile) – agisce in ragione del rapporto sociale e lo stesso contratto di società costituisce la causa petendi sottesa; con la conseguenza che la relativa controversia, avendo ad oggetto diritti disponibili, è compromettibile in arbitrato nell’ipotesi in cui sia prevista apposita clausola compromissoria nello statuto.
È opponibile alla curatela fallimentare la clausola compromissoria contenuta in uno statuto di società consortile, qualora la procedura agisca nei confronti dei soci per far valere diritti patrimoniali relativi a contributi e crediti maturati nei confronti dei soci prima del fallimento, ovvero già presenti ed esistenti nel patrimonio del fallito prima della stessa declaratoria di insolvenza: in tale ipotesi la clausola è opponibile al curatore che aziona il medesimo contratto sociale (e lo statuto) per vantare pretese verso i soci. La clausola arbitrale resta efficace per i fatti anteriori al fallimento, essendo la pretesa sorta nel vigore del negozio governato dalla clausola compromissoria e nella specie il contratto di consorzio permane, non è sciolto dal fallimento. In casi di tal fatta, il curatore fallimentare agisce in rappresentanza del fallito e non della massa dei creditori, facendo valere un’utilità derivante dall’esecuzione di un contratto, contenente una clausola arbitrale; donde la continuità di funzionamento del meccanismo negoziale presidiato dalla clausola compromissoria stipulata dal soggetto già fallito, che risulta opponibile al curatore e, per esso, all’assuntore in caso di concordato fallimentare.
Efficacia ed operatività delle sanzioni del regolamento di un consorzio
Il socio aderente al Contratto di consorzio è vincolato all’osservanza delle previsioni del contratto e del Regolamento consortile.
Il regolamento consortile può prevedere (ai sensi dell’art. 2603, co. 2, n. 7, c.c.) le sanzioni per l’inadempimento agli obblighi dei consorziati. Tali sanzioni rivestono ed hanno natura sostanziale di clausola penale ai sensi dell’art. 1382, co. 2, c.c. ed ove irrogate possono costituire oggetto di tutela monitoria (purché sia sufficientemente e chiaramente individuata sia la condotta dovuta, sia l’entità, l’ammontare o la modalità di calcolo della sanzione).
Ai fini della determinazione della competenza territoriale per le persone giuridiche (nella caso di specie un Consorzio), l’art. 19 c.p.c. prevede, quale criterio alternativo e/o facoltativo rispetto alla sede legale, quello della sede effettiva od operativa (stabilimento o unità locale) o della presenza di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per la domanda. In tal senso l’eccezione di incompetenza sollevata da una parte deve (per poter essere accolta) contestare e dimostrare l’insussistenza anche del foro facoltativo alternativo; in caso contrario, l’eccezione deve ritenersi infondata con radicamento del giudizio nel foro scelto ove la società ha una sede secondaria o una unità locale.