Nullità della delibera assembleare di cooperativa per impossibilità dell’oggetto
In tema di invalidità delle deliberazioni assembleari delle società di capitali vige il principio in virtù del quale la regola generale è quella dell’annullabilità. La nullità è infatti limitata ai soli casi di impossibilità o illiceità dell’oggetto che ricorrono quando il contenuto della deliberazione confligga con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l’interesse del singolo socio, dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società, con la conseguenza che la violazione di norme di legge, anche di carattere imperativo in materia societaria, comporta la mera annullabilità della delibera. Il legislatore, quindi, ha inteso relegare la nullità in ipotesi residuali e tassative di invalidità delle deliberazioni, prediligendo il rimedio meno grave dell’annullabilità.
La delibera assembleare avente ad oggetto la rinuncia ai crediti vantati da tutti i soci verso la società, finalizzata a ripianare le perdite, è nulla per impossibilità dell’oggetto, in quanto non idonea ad estinguere anche i crediti vantati dai soci assenti, i quali, non avendo prestato alcun consenso, non possono essere in tal modo obbligati a rinunciare al proprio diritto.
Ambiti applicativi della prescrizione breve in materia di società e remissione del debito per fatti concludenti
La prescrizione breve in materia di società, sancita dall’art. 2949 c.c., è applicabile non solo alle società commerciali ma anche ai consorzi a rilevanza esterna di cui all’art. 2612 c.c. ed alle società consortili di cui all’art. 2615 ter c.c., in quanto anch’essi, in base al disposto dell’art. 8 della l. n. 580 del 1993 e dell’art. 7 del d.P.R. n. 581 del 1995, sono iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, mentre non si applica ad imprenditori agricoli, piccoli imprenditori e società semplici, in quanto iscritti in sezioni speciali di detto registro.
La rinuncia ad un credito per fatti concludenti si inquadra nella generale fattispecie della remissione del debito di cui all’art. 1236 c.c., remissione che può ricavarsi anche da una manifestazione tacita di volontà; in tal caso, tuttavia, è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di valersi del diritto di credito.
Pronuncia in tema di prova della simulazione di una cessione di credito per finanziamento soci
Ai sensi dell’art. 1417 c.c., la parte che allega la simulazione di un contratto (nella specie di cessione di credito) può fornirne prova solamente per iscritto. [ LEGGI TUTTO ]
Cessione di quote sociali e natura della dichiarazione di “non aver più nulla a pretendere”
Alla dichiarazione di “non avere più nulla a pretendere” non può riconoscersi natura transattiva per difetto dell’elemento costitutivo delle reciproche concessioni, né natura di rinuncia di tutte le possibili pretese scaturenti dal rapporto. Infatti, [ LEGGI TUTTO ]