Efficacia di giudicato dell’azione di rendimento del conto proposta nei confronti del liquidatore di società semplice
Il giudizio di rendimento del conto, proposto nei confronti del liquidatore della società ex artt. 2261, 2262 c.c. e 263 c.p.c., fondandosi sul presupposto dell’esistenza dell’obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all’altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui, deve ricollegarsi all’esistenza di un rapporto di natura sostanziale. Per cui se il giudizio si sviluppa su tale rapporto, l’atto con cui questo viene definitivamente accertato è idoneo ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente all’obbligo di rendiconto. [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto definitivamente accertata, con l’efficacia propria del giudicato, l’esistenza di spese non documentate e il corrispondente credito, di natura risarcitoria, vantato dalla società nei confronti del liquidatore inadempiente, come da risultanze di un precedente giudizio avente ad oggetto il rendimento del conto]
Responsabilità degli amministratori della SGR verso i creditori del fondo comune riservato da essa gestito e natura meramente “estimatoria” del rendiconto di gestione
Nella verifica della qualità di “investitori qualificati” richiesta ai partecipanti ai fondi comuni riservati ex artt. 1, co. 1, lett. h), e 15 d.m. 228/1999, attuativo dell’art. 37 t.u.f., gli amministratori della SGR [ LEGGI TUTTO ]