Ne bis in idem e responsabilità aggravata per abuso dello strumento processuale
Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno dei due pervenga al giudicato, l’accertamento di una situazione giuridica comune a entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto con il suddetto giudicato, quand’anche il giudizio successivo sia instaurato per finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il petitum del primo.
Sussiste se non la mala fede, quantomeno la colpa grave della parte, nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza [ LEGGI TUTTO ]
La violazione del patto di non concorrenza come causa di risoluzione del contratto di cessione d’azienda per inadempimento
Non costituisce inadempimento contrattuale – tale da determinare la risoluzione del contratto di cessione di ramo d’azienda – e in particolare non rappresenta un inadempimento del patto di non concorrenza contenuto nel detto contratto di alienazione, la circostanza che la cedente prosegua ad esercitare l’attività di commerciante ambulante, qualora le parti del contratto abbiano espressamente escluso – con una valutazione ex ante – dalle attività vietate alla cedente quella esercitata dalla stessa in qualità di “commercio ambulante su aree pubbliche”.
Nell’ambito di un contratto di cessione di ramo d’azienda, l’accertamento dell’insussistenza di alcun inadempimento in capo alla cedente ed il conseguente rigetto della domanda avente ad oggetto lo scioglimento del vincolo contrattuale, determina il rigetto della richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla cessionaria.
Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci promossa da una procedura concorsuale: questioni preliminari e di merito
Il giudizio di accertamento di una condotta gestoria non corretta da parte degli amministratori di una società e di una violazione dei doveri di controllo spettanti ai sindaci non dà luogo ad una fattispecie di vero e proprio litisconsorzio necessario sostanziale, ma sussiste un rapporto di “dipendenza” [ LEGGI TUTTO ]
Tutela cautelare per sottrazione di disegni tecnici e requisito di segretezza
Nel giudizio ex artt. 128 e 129 c.p.i. in relazione alla sottrazione di disegni tecnici segreti, tra i fattori che depongono nel senso dell’inesistenza del requisito della segretezza rileva il fatto che il ricorrente, quando necessitava di ricambi per i propri impianti, si rivolgeva al mercato bandendo delle gare (nel caso di specie, il carattere segreto delle informazioni è stata valutato come insussistente anche sulla base di prove documentali, quali contratti contenenti dichiarazioni che imprese partner fossero fornite delle competenze tecniche per la costruzione degli impianti in questione). (1)
Ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., la mancata prova della segretezza delle informazioni non implica necessariamente che il vero obiettivo del ricorrente per descrizione fosse ottenere informazioni sulla corrispondenza commerciale del resistente, né che vi fosse colpa grave o mala fede. (2)
Affermazioni offensive e del tutto infondate in atti: responsabilità aggravata ex art. 96 co. 3 c.p.c.
La condotta della parte integra la fattispecie di responsabilità prevista dall’art. 96 co. 3 c.p.c. nel caso in cui la sua prospettazione sia priva di qualsivoglia supporto argomentativo sia in fatto che in diritto e piuttosto rivelatrice di mero malanimo [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità ex art. 2476, co. 6, c.c. per false informazioni sulle condizioni della società
In caso di esercizio dell’azione sociale di responsabilità (extracontrattuale) ex art. 2476, co. 6, c.c., formulata sull’assunto della deliberata proposizione da parte degli amministratori di false informazioni sulle condizioni economiche della società, tali da trarre in inganno i soci attori inducendoli alla sottoscrizione dell’aumento di capitale, grava indiscutibilmente sui soci attori la prova [ LEGGI TUTTO ]
Clausola di proroga della competenza, convenuto fittizio e responsabilità aggravata ex 96 c.p.c.
In caso di contenzioso per responsabilità contrattuale tra due società francesi (entrambe parti di gruppi di società internazionali), costituisce un “convenuto fittizio” la società italiana, facente parte del gruppo della convenuta, chiamata in causa in virtù di una mera richiesta di condanna in solido non ancorata a un titolo specifico (né contrattuale, né extracontrattuale). [ LEGGI TUTTO ]