Azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare: violazione degli obblighi gestori e omessa azione di responsabilità del liquidatore
Nel giudizio di responsabilità promosso dal curatore fallimentare contro l’amministratore della società in liquidazione, avente ad oggetto l’esecuzione di lavori presso l’immobile sede dell’attività sociale a spese della società, deve verificarsi quali tra le spese sostenute debbano considerarsi di straordinaria amministrazione e, quindi, a carico del locatore. Solo in relazione a tali spese può infatti dirsi fondato l’addebito all’amministratore per avere omesso di chiederne il rimborso.
Con riferimento al mancato recupero di un credito della società condotta, la difesa dell’amministratore che si limiti a dedurre l’incapacità patrimoniale del debitore e, quindi, l’inutilità dell’eventuale azione di recupero che si sarebbe dovuta intraprendere, non è idonea a provare il corretto adempimento della prestazione a carico dell’amministratore, tenuto conto del fatto che anche una mera messa in mora avrebbe evitato il decorso della prescrizione del diritto di credito.
Quanto all’azione esercitata nei confronti del liquidatore per l’omesso esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore inadempiente ai propri doveri gestori, la circostanza per cui il costo dell’operazione contestata all’amministratore era da considerarsi “nella norma” non esclude che possa essere stato compiuto un atto di amministrazione non conforme alle regole di corretta gestione societaria. Analogamente, priva di rilievo ai fini dell’accertamento della responsabilità del liquidatore convenuto è la circostanza per cui la crisi aziendale possa essere stata determinata da altri fattori, trattandosi anch’esso di un dato che non elide l’atto di mala gestio realizzato dall’amministratore.
Irregolarità nella redazione del bilancio e (ir)responsabilità risarcitoria dell’amministratore
La mera irregolarità formale nella redazione del bilancio non è fonte di responsabilità risarcitoria dell’amministratore, in quanto tale condotta non causa un danno patrimoniale alla società, avendo invero il bilancio solo la funzione di fornire, in chiave conoscitiva per i soci, i terzi ed in generale il mercato, la ‘fotografia’ del quadro patrimoniale, finanziario ed economico della società in un dato momento.
Criteri per l’individuazione dell’amministratore di fatto di S.r.l.
La figura dell’amministratore di fatto ricorre nelle fattispecie nelle quali un soggetto non formalmente investito della carica si ingerisce egualmente nell’amministrazione, esercitando (di fatto) i poteri propri inerenti alla gestione della società. Rilevano, in particolare, 1) l’assenza di una efficace investitura assembleare; 2) una attività gestoria esercitata non occasionalmente ma continuativamente; 3) l’esercizio di funzioni riservate alla competenza degli amministratori di diritto; 4)una autonomia decisionale – non necessariamente surrogatoria, ma almeno cooperativa e non subordinata – rispetto agli amministratori di diritto. Pertanto, si considera amministratore di fatto chi, senza valido titolo, gestisce, da solo o anche con l’amministratore formale, la società, esercitando un potere di fatto corrispondente a quello degli amministratori di diritto (sempre che le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea ed occasionale).
Rigetto dell’impugnazione di delibera assembleare di approvazione del bilancio
Motivo assorbente ai fini del rigetto dell’impugnazione, proposta da parte di un socio, della delibera assembleare di approvazione del bilancio, è il rilievo per cui la censura dell’attore riguarda in realtà la condotta gestoria di riconoscimento di un credito risarcitorio in favore della società conduttrice dell’immobile sociale, e non già i criteri di redazione del bilancio. Infatti, la circostanza per cui il riconoscimento del credito risarcitorio in capo alla conduttrice dell’immobile in dipendenza di ammaloramenti dell’immobile sia stato un atto gestorio ingiustificato e arbitrario, è circostanza riguardante non già la correttezza e verità della rappresentazione contabile dell’onere in discussione, ma, appunto, l’irragionevolezza della condotta dell’amministratore unico della società e, in definitiva, la sua responsabilità per un atto in tesi pregiudizievole per il patrimonio della società.
Transazione stipulata solo da un condebitore e azione di responsabilità “allargata” esercitata dalla curatela
In caso di obbligazione solidale dal lato passivo, la coincidenza tra l’oggetto della transazione stipulata dalla società e da uno solo dei condebitori e il danno domandato agli altri, fa sì che di tale transazione possano avvalersi anche i condebitori che non abbiano partecipato alla stipulazione, in applicazione dell’art. 1304, co. 1, cod. civ.
Il progetto di stato passivo è insufficiente a provare il danno dell’amministratore
Il progetto di stato passivo presentato dal curatore in una procedura di insolvenza rappresenta solo una proposta e non equivale all’accertamento di un credito. Per questa ragione, quando è prodotto in un giudizio di responsabilità dell’amministratore, il solo progetto di stato passivo è un elemento probatorio insufficiente a dimostrare l’esistenza di un pregiudizio per la società e per i creditori.
Non può, dunque, accertarsi l’esistenza di un’obbligazione di risarcimento in capo all’amministratore per condotte di mala gestio sulla base di un danno che emergerebbe dal mero progetto di stato passivo.
Il danno arrecato dagli amministratori va debitamente provato e quantificato in relazione al concreto pregiudizio
Non è sufficiente, ai fini della configurabilità della responsabilità degli amministratori, addurre che l’evento dannoso è pari al disavanzo fallimentare, bensì occorre dimostrare non solo la specifica violazione dei doveri imposti dalla legge ma anche la correlazione tra tali violazioni e il pregiudizio arrecato alla società.
Tale danno può essere individuato in via presuntiva nella differenza fra attivo e passivo solo in caso di radicale impossibilità di ricostruire le vicende societarie per mancanza o assoluta inattendibilità delle scritture contabili, a condizione che sia allegato e dimostrato uno specifico inadempimento, imputabile all’amministratore, tale da determinare specifici effetti pregiudizievoli – c.d. “inadempimento qualificato” – che non può consistere nell’omessa tenuta delle scritture contabili.
Responsabilità dell’amministratore e fatti distrattivi sul patrimonio: onere della prova
La natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore di s.r.l. consente alla società che agisca per il risarcimento del danno, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento di quest’ultima, di allegare l’inadempimento dell’organo gestorio quanto ai fatti distrattivi, una volta dimostrati, restando a carico del convenuto [ LEGGI TUTTO ]
Sulla responsabilità degli amministratori per addebito di spese personali alla società
L’accordo tacito volto a far gravare sulla società gli oneri dei soci è illecito. Si deve infatti ritenere, a prescindere dalla condizione di reciprocità tra i soci, che le spese personali agli stessi riferibili non possano comunque essere poste a carico della società, cui non competono trattandosi di soggetto terzo, del quale24 gli amministratori hanno l’obbligo di preservare il patrimonio sociale.
La responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché la società (o il curatore, nel caso in cui l’azione sia proposta ex art. 146 L. Fall.,) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l’osservanza dei doveri di legge e statutari previsti dagli artt. 2392, 2476 c.c.
Azione di responsabilità contro gli amministratori: requisiti di prova e di allegazione del danno in giudizio
Nel caso in cui una S.r.l. promuova azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore lamentando la mancata rilevazione di ricavi da parte di quest’ultimo, essa è tenuta a produrre la documentazione attraverso cui ha determinato l’ammontare dei ricavi asseritamene non rilevati dall’amministratore (nel caso di specie, la società non aveva depositato i documenti sulla scorta dei quali il proprio consulente di parte aveva condotto le indagini, con conseguente impossibilità per il giudice di disporre eventuali accertamenti d’ufficio per difetto di materiale probatorio da analizzare).