Responsabilità dell’amministratore di fatto per il pregiudizio arrecato al patrimonio sociale dalla prosecuzione dell’attività al verificarsi di scioglimento ex lege
Colui che, benché privo di investitura formale, si accerti essere inserito nella gestione della società, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerato amministratore di fatto allorché tale ingerenza non si esaurisca nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, ma riveli carattere di sistematicità e completezza, esplicandosi in poteri analoghi, se non addirittura superiori, a quelli spettanti agli amministratori di diritto.
L’onere della prova nel giudizio di responsabilità contro l’amministratore per atti distrattivi del patrimonio sociale
Nell’ambito del giudizio per il risarcimento del danno instaurato dalla curatela fallimentare contro l’amministratore della società fallita per il compimento di atti di distrazione del patrimonio sociale, operano le regole in tema di riparto dell’onere probatorio secondo cui: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento mentre, chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda (art 2697 cc)”, di talché è ormai consolidato principio giuridico per cui: “il creditore che agisce in giudizio, sia per l’adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte, su cui incombe l’onere della dimostrazione del fatto estintivo/costituito dall’adempimento” (Cassazione civile, Sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).”
A tal fine, l’amministratore convenuto che affermi che le somme distratte abbiano natura di rimborso per somme anticipate a favore della società da parte di un terzo, beneficiario delle attività distrattive, è tenuto a fornire la prova in giudizio del rapporto negoziale esistente tra la società e il terzo rimborsato. Pertanto, la mera produzione di assegni indirizzati a possibili fornitori della società fallita, nonché degli estratti conto del pagamento realizzato dall’amministratore per conto della società non possono essere ritenuti idonei a giustificare l’operato dell’amministratore.
S.r.l. e azione di responsabilità proposta dal socio
L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di s.r.l. può essere proposta dal singolo socio che agisce come sostituto processuale, in nome proprio ma nell’interesse della società, la quale in questo caso è litisconsorte necessario.
La responsabilità degli amministratori di s.r.l. nei confronti della società ha natura contrattuale, derivante dal rapporto che lega gli amministratori alla società stessa; di conseguenza, il diritto fatto valere dal socio appartiene alla società che è, e rimane, titolare del diritto al risarcimento del danno dalla stessa sofferto a causa della condotta di mala gestio degli amministratori.
Azione individuale del socio: profili sostanziali e processuali
Nel caso di esercizio dell’azione sociale di responsabilità da parte del socio in nome proprio, ma nell’interesse della società, la società è litisconsorte necessario e quindi deve essere necessariamente citata in giudizio, se del caso in nome di un curatore speciale qualora l’azione sia proposta dal socio contro l’amministratore in carica. [ LEGGI TUTTO ]
Metodo del differenziale dei netti patrimoniali e dispersione di beni sociali
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa, l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev’essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere verificata l’esistenza di un nesso di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento.
Non può essere dichiarata la responsabilità degli amministratori per scelte discrezionali assunte allorquando si siano affidati a figure professionali per ponderare le proprie attività
L’insindacabilità del merito delle scelte di gestione compiute dall’amministratore di società (cd. business judgement rule) trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi rigorosamente ex ante secondo i parametri della diligenza professionale richiesta all’amministratore stesso e tenendo conto in particolare della mancata adozione delle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, id est della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere. Non può tuttavia essere dichiarata la responsabilità degli amministratori, utilizzando il criterio della business judgment rule, allorquando essi non abbiano agito in maniera scriteriata o in assenza dei dovuti approfondimenti, confidando legittimamente e non ingiustificatamente nella competenza delle singole figure professionali cui si siano affidate.
Legittimazione attiva della s.r.l. all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori
Non può essere accolta l’eccezione concernente la carenza di legittimazione della società a responsabilità limitata all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori in quanto asseritamente riservata dalla legge ai soli soci, trattandosi di tesi fondata su una delle possibili interpretazioni letterali del terzo comma dell’art. 2476 c.c. ma oggi superata dal ius receptum secondo cui è semmai la legittimazione individuale del socio a proporre l’azione sociale di responsabilità, riconducibile alla sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., a doversi ritenere straordinaria rispetto a quella – originaria e generale – dell’ente danneggiato dalla mala gestio dei propri amministratori. [ LEGGI TUTTO ]
Legittimazione attiva della società all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori
In caso di esercizio dell’azione individuale di responsabilità accordata dall’art. 2476, comma 3, c.c. al singolo socio di società a responsabilità limitata nei confronti dei membri dell’organo amministrativo, la società deve ritenersi litisconsorte necessaria [ LEGGI TUTTO ]
Note in tema di onere probatorio nel giudizio di responsabilità dell’amministratore per atti distrattivi
La presunzione di cessione in materia fiscale di cui all’art. 53 D.P.R. 633/1972 non può avere un valore probatorio decisivo con riguardo all’azione di responsabilità intentata dalla curatela contro gli amministratori per distrazione.
Inammissibilità del ricorso per revocazione straordinaria
Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione per revocazione straordinaria, ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c., è necessario non solo il rispetto dei termini di cui agli art. 325 e 326 c.p.c., ma anche che la parte indichi nel ricorso sia le ragioni che hanno impedito all’istante di produrre i documenti rinvenuti in ritardo sia quelle relative alla decisività dei documenti stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata nell’impossibilità di produrre i documenti decisivi nel giudizio di merito, l’onere di provare che l’ignoranza dell’esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell’avversario o da causa di forza maggiore.
È inammissibile l’impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c., quando la parte abbia recuperato tardivamente il documento decisivo per fatto imputabile a sua negligenza.