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24 Aprile 2021

Responsabilità solidale degli amministratori per aggravamento del dissesto patrimoniale

Qualora una situazione di crisi societaria risulti (fin dagli esercizi precedenti al fallimento) così grave da poter essere qualificata come “grave crisi di liquidità” (cioè l’impossibilità della società di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni correnti), gli amministratori che siano consapevoli della situazione e che decidano di proseguire l’attività d’impresa in continuità – senza provvedere ad accedere tempestivamente agli strumenti di risoluzione della crisi o ad un’adeguata ricapitalizzazione – configurano una condotta negligente indirizzata all’aggravio del dissesto e sono dunque responsabili in solido ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2394, 2476 e 2486 c.c.

Utili societari versati sul conto corrente personale

In ipotesi di società di natura familiare, composta da due coniugi e amministrata da uno di essi, l’amministratore che versa gli utili della società sul proprio conto corrente, su cui il coniuge ha delega ad operare, non commette alcun atto distrattivo in danno dell’altro socio. Tale circostanza, infatti, può ritenersi compatibile con l’esistenza di un accordo in forza del quale le somme derivanti dagli utili della società siano impiegate per le spese comuni della famiglia.

 

8 Gennaio 2021

Principi in tema di corretta gestione societaria e criteri per la valutazione della responsabilità degli amministratori

L’obbligazione degli amministratori verso la società è obbligazione di mezzi sicché essi, in difetto di elementi che mettano in dubbio la correttezza del procedimento seguito per pervenire alla decisione assunta, anche se questa ex post si è rivelata dannosa per la società, non saranno ritenuti responsabili del pregiudizio, salvo si dimostri l’assoluta ed evidente irrazionalità economica ex ante della scelta effettuata.

Al contrario, se la scelta è stata effettuata senza la preventiva corretta informazione, ovvero se essa deve ritenersi ex ante irrazionale od arbitraria, allora l’amministratore potrà essere ritenuto responsabile del risultato dannoso che ne è conseguito, poggiando il giudizio di responsabilità sulla colpa che ha caratterizzato la condotta nel pervenire alla scelta, ovvero sull’assoluta erroneità ex ante della scelta medesima.

La valutazione di responsabilità non può fondarsi su criteri di opportunità o convenienza della scelta gestoria perché se così si procedesse si sostituirebbe ex post un apprezzamento soggettivo a quello dell’amministratore che è l’organo competente a compiere le scelte gestorie.

L’insuccesso economico per la società della scelta dell’amministratore non è di per sé fonte di responsabilità per l’organo che si muove, se adotta la diligenza richiesta dall’art 2392 c.c., nell’ambito di un’area dove è titolare di un potere discrezionale vincolato dal fine di conseguire l’oggetto sociale. La valutazione che sta alla base del giudizio di responsabilità va condotta dunque sull’adeguatezza del procedimento decisionale seguito, la diligenza va rapportata alla condotta che ha portato l’amministratore ad un certo tipo di scelta e non al merito della scelta che costituisce, salvo il limite del conflitto di interesse o della assoluta irrazionalità manifesta, l’ambito di competenza proprio dell’amministratore nel conseguire l’oggetto sociale. Il merito della scelta e il risultato potranno costituire la base della valutazione rimessa agli azionisti sulla revoca o la conferma in carica dell’amministratore, valutazione quest’ultima che potrà essere condotta su presupposti del tutto autonomi da quelli che sostengono il giudizio di responsabilità civile dell’amministratore, considerando che i soci, al contrario degli amministratori che devono agire secondo discrezionalità tecnica per l’attuazione al meglio dell’oggetto sociale, possono liberamente e conformemente ai loro interessi anche personali esercitare i diritti sociali, in particolare il diritto di voto, salvo il limite dell’abuso.

La responsabilità solidale degli amministratori va imputata non a titolo oggettivo ma a titolo di colpa; la colpa dell’amministratore senza deleghe può consistere o nell’inadeguata conoscenza del fatto altrui, dovendo in ogni caso gli amministratori vigilare sull’andamento della gestione, o nel non essersi diligentemente e utilmente attivato al fine di evitare l’evento o eliminarne e attenuarne le conseguenze dannose, aspetti entrambi ricompresi nel concetto di essere “immuni da colpa” di cui all’art 2392 comma 3 c.c. (Cass n. 2038/2018). L’amministratore immune da colpa è tenuto ad annotare il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio dandone notizia immediata per iscritto al collegio sindacale. L’annotazione del dissenso si inserisce tra le condotte che l’amministratore deve compiere per escludere la sua responsabilità solidale. L’astensione alla decisione consiliare sull’operazione dannosa è tutt’altro dal dissenso e nel sistema è equiparata piuttosto al voto favorevole tanto che l’art 2388 comma 3 c.c. non legittima l’amministratore che si è astenuto alla impugnazione della delibera del consiglio di amministrazione che sia stata presa non in conformità della legge o dello statuto, mentre sono legittimati gli amministratori dissenzienti ed assenti.

19 Dicembre 2020

Responsabilità dell’amministratore verso la società e riparto dell’onere probatorio

In tema di responsabilità (contrattuale) dell’amministratore verso la società, spetta all’amministratore fornire la prova che gli inadempimenti specificamente allegati dalla società non sono a lui imputabili per andare esente da responsabilità, essendo a tal fine insufficienti allegazioni prive di ogni elemento di riscontro.

9 Dicembre 2020

La responsabilità dell’amministratore di fatto per condotte distrattive

L’amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un’investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale nell’ambito sociale un’influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, sicché può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l’omissione di atti di gestione.

La natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore consente alla società che agisca per il risarcimento del danno, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento di quest’ultima, di allegare l’inadempimento dell’organo gestorio quanto alla mancata consegna delle giacenze di magazzino risultanti dalle scritture contabili, che hanno valore confessorio contro chi le ha redatte, tanto con riferimento all’amministratore di fatto, quanto con riferimento a quello di diritto. Resta a carico dell’amministratore convenuto l’onere di dimostrare l’utilizzazione delle merci non restituite nell’esercizio dell’attività di impresa.

26 Novembre 2020

Presunzione e retrodatazione della decorrenza del termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità verso amministratori e sindaci.

In tema di decorrenza del termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità verso amministratori e sindaci ai sensi dell’art. 2394 c.c., l’azione di responsabilità relativa può essere proposta dai creditori sociali (e per essi dal curatore del fallimento) dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto, anche senza verifica diretta della contabilità della società, non richiedendosi a tal fine che essa risulti da un bilancio approvato dall’assemblea dei soci. Se la citata insufficienza patrimoniale può anche essere anteriore alla data di apertura della procedura concorsuale, l’onere di provare che essa si è manifestata ed è divenuta conoscibile prima della dichiarazione di fallimento grava sull’amministratore o sul sindaco che eccepisca la prescrizione. In difetto di prova per retrodatare la decorrenza del termine di prescrizione, questa deve considerarsi coincidente con la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.

24 Novembre 2020

Opponibilità ai terzi della cessazione dalla carica di amministratore e sindacato sull’operato dell’organo amministrativo

Considerato che ai sensi dell’art. 2385, ult. co., c.c. la cessazione degli amministratori dall’ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese e considerato, inoltre, che l’art. 2193 c.c. dispone che i fatti di cui la legge prevede l’iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza, l’eventuale cessazione dalla carica di amministratore per essere opponibile ai terzi creditori sociali deve necessariamente essere iscritta nel registro delle imprese

Se è vero che le determinazioni dell’imprenditore – ovvero del suo organo amministrativo – sono tradizionalmente considerate esenti da sindacato in sede giurisdizionale, ciò non significa che l’amministratore della società sia libero di adottare qualsivoglia decisione, essendo questi comunque tenuto ad espletare il proprio incarico con la diligenza professionale prescritta ex lege, la quale si estrinseca nella fase preliminare all’adozione della decisione e si fonda sull’acquisizione delle conoscenze tecniche e fattuali necessarie in relazione al caso di specie. Ne consegue, dunque, che il giudizio de quo possa investire unicamente l’eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostante e con quelle modalità.

 

23 Novembre 2020

Inammissibilità della domanda di mero accertamento della responsabilità per danni arrecati dagli amministratori alla società per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.

La mancata reiterazione in sede di udienza di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti conclusivi della domanda di condanna al risarcimento del danno, originariamente formulata nell’atto di citazione dalla società e dal socio nei confronti degli amministratori giudiziali e degli amministratori sociali, comporta l’abbandono della domanda medesima, giacché le parole “accertare la responsabilità al risarcimento del danno” nell’ambito di un atto processuale civile non possono assumere il valore semantico di “condanna al risarcimento del danno”. Sicché, la totale assenza di un esplicito riferimento all’interesse ripristinatorio e recuperatorio del danno lamentato nelle difese conclusive attoree evidenzia una sopraggiunta volontà di proporre unicamente una domanda di mero accertamento della responsabilità dei convenuti e non, anche, quella di condanna.

Se il diritto inizialmente dedotto in giudizio è di tipo risarcitorio, non è oggettivamente apprezzabile un sopraggiunto interesse alla sola affermazione della responsabilità senza condanna al risarcimento stesso. È, infatti, inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. la domanda di mero accertamento della responsabilità per danni formulata dalla società e dal socio nei confronti degli amministratori giudiziali e degli amministratori sociali atteso che il mero accertamento della responsabilità rispetto ad un diritto risarcitorio, non è idoneo a consentire agli attori stessi di conseguire un vantaggio giuridicamente concreto e oggettivamente valutabile. Tale diritto, infatti, può essere soddisfatto solo con un’azione recuperatoria risarcitoria dove l’accertamento della lesione e la quantificazione del danno causalmente collegato alla condotta dei convenuti costituiscono elementi della fattispecie di responsabilità risarcitoria.

11 Novembre 2020

Azione di responsabilità ex art. 2476 c.c.: natura e onere della prova

La norma di cui all’art. 2476 c.c. struttura la responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge dal primo comma della disposizione menzionata, in cui si fa riferimento alla inosservanza dei doveri quale criterio di valutazione e di imputazione della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità), e dalla circostanza che il prosieguo della norma consente all’amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa. Il comportamento rilevante ai fini dell’esercizio dell’azione di responsabilità è solamente quello che abbia causato un danno; la mancanza del danno rende irrilevante il comportamento inadempiente ai fini dell’azione in esame, perché essa tende per sua natura al risarcimento.

Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. della responsabilità nei confronti della società consegue che sull’attore (società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi (trattandosi di obbligazioni mezzi e non di risultato), anche solo mediante allegazione, oltre agli elementi costitutivi della domanda risarcitoria quali il nesso di causalità e il danno verificatosi; mentre, incombe sugli amministratori l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti.