La determinazione del danno cagionato dalle condotte degli amministratori: il possibile ricorso al criterio della differenza tra attivo e passivo
In caso di esercizio da parte del curatore fallimentare delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori ex artt. 2393 e 2394, si applicano i principi comuni in materia di responsabilità contrattuale e pertanto parte attrice, una volta individuata la fonte del proprio diritto, può limitarsi ad allegare l’inadempimento del convenuto, il quale dovrà per contro provare il proprio adempimento. Occorre che l’inadempimento sia specificamente allegato, specie ai fini della determinazione del danno che si asserisce esserne conseguenza.
La determinazione del danno cagionato dalle condotte contestate, può automaticamente ricondursi alla condotta dell’amministratore l’intero deficit patrimoniale solo laddove siano intercorse delle violazioni del dovere di diligenza tanto generalizzate da far ritenere che siano state proprio dette condotte a comportare l’erosione del patrimonio sociale. A riguardo, la mancata tenuta delle scritture contabili, sebbene precluda la possibilità per il curatore di ricostruire le vicende societarie genetiche della perdita, non consente di imputare l’intero deficit patrimoniale all’amministratore. In tale caso, ovverosia ogniqualvolta la mancanza delle scritture contabili non renda possibile accertare il danno derivante dagli inadempimenti contestati agli amministratori, si ammette il ricorso al criterio della differenza tra attivo e passivo al fine di quantificare il danno in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c..
Metodo del differenziale dei netti patrimoniali e dispersione di beni sociali
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa, l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev’essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere verificata l’esistenza di un nesso di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento.
Azione risarcitoria ai sensi dell’art. 2395 c.c. promossa dal venture capitalist: natura della responsabilità, valore probatorio della sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile e dimostrazione degli elementi costitutivi dell’illecito.
Il parziale mutamento degli elementi fattuali integranti la causa petendi e l’ampliamento del petitum rientrano nei confini della emendatio libelli – come definiti dalla Suprema Corte a sezioni unite, sentenza n. 12310/2017 – quando la domanda così modificata risulta comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio con la citazione, senza che le precisazioni effettuate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. abbiano compromesso le potenzialità difensive del convenuto o comportato un allungamento dei tempi processuali.
Non può essere dichiarata la responsabilità degli amministratori per scelte discrezionali assunte allorquando si siano affidati a figure professionali per ponderare le proprie attività
L’insindacabilità del merito delle scelte di gestione compiute dall’amministratore di società (cd. business judgement rule) trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi rigorosamente ex ante secondo i parametri della diligenza professionale richiesta all’amministratore stesso e tenendo conto in particolare della mancata adozione delle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, id est della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere. Non può tuttavia essere dichiarata la responsabilità degli amministratori, utilizzando il criterio della business judgment rule, allorquando essi non abbiano agito in maniera scriteriata o in assenza dei dovuti approfondimenti, confidando legittimamente e non ingiustificatamente nella competenza delle singole figure professionali cui si siano affidate.
Legittimazione attiva della s.r.l. all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori
Non può essere accolta l’eccezione concernente la carenza di legittimazione della società a responsabilità limitata all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori in quanto asseritamente riservata dalla legge ai soli soci, trattandosi di tesi fondata su una delle possibili interpretazioni letterali del terzo comma dell’art. 2476 c.c. ma oggi superata dal ius receptum secondo cui è semmai la legittimazione individuale del socio a proporre l’azione sociale di responsabilità, riconducibile alla sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., a doversi ritenere straordinaria rispetto a quella – originaria e generale – dell’ente danneggiato dalla mala gestio dei propri amministratori. [ LEGGI TUTTO ]
La gestione extracontabile non comporta responsabilità degli amministratori ex art. 2476 c.c. se i fondi hanno avuto una destinazione inerente all’attività sociale
Nell’ambito dell’azione ex art. 2476 c.c., ai fini della contestazione del grave inadempimento consistente nella gestione extracontabile di ricavi al di fuori della cassa sociale, la responsabilità dell’amministratore convenuto è esclusa se si dimostra che questi importi abbiano comunque avuto una destinazione inerente all’attività sociale e non siano stati distratti ad altri fini [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità nei confronti di amministratori di s.r.l., prosecuzione del giudizio in caso di sopravvenuta carenza di legittimazione attiva del socio attore e presupposti per la revoca degli amministratori ex art. 2476, co. 3, c.c.
Nell’ambito di un giudizio di responsabilità dell’amministratore di s.r.l. intentato da un socio, nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c., il successivo venir meno della qualità di socio in capo all’attore se, da un lato, configura una ipotesi di sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire, dall’altro, non determina, in concreto, l’impossibilità di proseguire il procedimento allorché la società si sia autonomamente costituita a mezzo del nominato curatore speciale, sostenendo direttamente l’iniziativa del socio (nel caso di specie, la società costituitasi in giudizio a mezzo del procuratore speciale ha concluso chiedendo al Tribunale di “assumere tutti gli eventuali provvedimenti ritenuti necessari o anche solo utili” nell’interesse della società).
Responsabilità degli amministratori di s.r.l. e diritto/obbligo di informazione ex art. 2476, co. 2 c.c.
In tema di responsabilità degli amministratori, nonostante il silenzio dell’art. 2476 c.c. circa il grado di diligenza richiesto, si ritiene ormai pacificamente che, come per gli amministratori di s.p.a. (art. 2392 c.c.), anche per quelli di s.r.l. debba farsi riferimento alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze possedute, la quale [ LEGGI TUTTO ]
Riassunzione dell’azione di responsabilità già promossa dal socio nei confronti dell’amministratore di s.r.l. fallita da parte del curatore fallimentare e onere della prova
In caso di fallimento di s.r.l., il curatore, ai sensi dell’art. 146, comma 2, lett. a), l. fall., è l’unico soggetto legittimato a proseguire l’azione di responsabilità sociale già promossa dal socio, nella qualità di sostituto processuale della società, ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c.; sicché, ove nel giudizio di responsabilità già intentato dal socio e riassunto dal fallimento, il curatore manifesti l’intento di non proseguire l’azione originariamente promossa, la domanda va dichiarata improcedibile per il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva del socio.
Inammissibilità del ricorso per revocazione straordinaria
Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione per revocazione straordinaria, ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c., è necessario non solo il rispetto dei termini di cui agli art. 325 e 326 c.p.c., ma anche che la parte indichi nel ricorso sia le ragioni che hanno impedito all’istante di produrre i documenti rinvenuti in ritardo sia quelle relative alla decisività dei documenti stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata nell’impossibilità di produrre i documenti decisivi nel giudizio di merito, l’onere di provare che l’ignoranza dell’esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell’avversario o da causa di forza maggiore.
È inammissibile l’impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c., quando la parte abbia recuperato tardivamente il documento decisivo per fatto imputabile a sua negligenza.