Azione di responsabilità verso i liquidatori e i soci di s.r.l.
Poiché ai sensi dell’art. 2495, co. 3, c.c., a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese e della sua estinzione, i soci possono essere chiamati a rispondere nei confronti dei creditori esclusivamente nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, nulla sarà dovuto da loro anche se nel corso delle operazioni di liquidazione siano stati rimborsati agli stessi dei finanziamenti da loro effettuati in precedenza, a nulla rilevando che questi potessero avere natura postergata, giacché ciò che rileva ai fini della successione dei soci nei debiti della società a seguito dell’estinzione di quest’ultima è esclusivamente la percezione di somme all’esito dell’approvazione del bilancio finale di liquidazione.
È negligente la condotta del liquidatore che, nel corso delle operazioni di liquidazione, rimborsa ai soci finanziamenti che devono considerarsi postergati ai sensi dell’art. 2467 c.c. in quanto effettuati in un momento in cui vi era un eccessivo squilibrio tra l’indebitamento e il patrimonio netto e, comunque, quando la situazione finanziaria avrebbe consigliato un conferimento.
Ai sensi dell’art. 2476, co. 8, c.c. nella s.r.l. i soci possono essere chiamati a rispondere in solido con gli amministratori per gli illeciti gestori compiuti da questi ultimi soltanto laddove i soci medesimi abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi così come si prevede il concorso di responsabilità dei soci per gli illeciti gestori compiuti dai liquidatori, posto che a questi ultimi si applicano le stesse norme degli amministratori in punto di responsabilità (art. 2489, co. 2, c.c.). Tale responsabilità è, tuttavia, ricollegata all’approvazione o all’autorizzazione di singole operazioni contrarie ai doveri di diligenza compiute dall’amministratore o dal liquidatore, che chi agisce in giudizio ha l’onere di individuare e allegare specificamente.
Responsabilità di liquidatori e soci di s.r.l. ex art. 2495 ed ex art. 2476 c.c.
Dopo la cancellazione, la responsabilità di soci e liquidatori nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti ex art. 2495, comma 2, c.c. assorbe quella ex art. 2476 c.c.
Violazione del divieto di immistione ed esclusione dell’accomandante per inadempimento degli obblighi di conferimento.
Integra violazione del divieto di immistione il compimento, da parte del socio accomandante, di funzioni gestorie che si concretizzino nella direzione delle attività sociali, dunque di scelte proprie del titolare dell’impresa. Tali non sono i comportamenti riguardanti il momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società, quali: (i) la prestazione di garanzie, (ii) il prelievo di fondi dalle casse sociali per esigenze personali, (iii) la presenza nel locale in cui la società esercita la propria attività commerciale, (iv) la sottoscrizione occasionale di documenti quali fatture e bolle di consegna, pervenuti presso la sede sociale.
Insussistenza della responsabilità dell’erede del socio di s.n.c., nei cui confronti è intervenuto lo scioglimento del rapporto sociale, per l’avvenuto pagamento di debiti sociali da parte di altro socio
Nel caso in cui si controverta di obbligazioni della società in nome collettivo assunte verso terzi e il rapporto sociale si sciolga o comunque venga meno in relazione alla posizione di un socio, i soci superstiti che adempiano a tali obbligazioni verso il terzo non possono esercitare l’azione di regresso [ LEGGI TUTTO ]