Responsabilità solidale dei soci e dei liquidatori dopo la cancellazione della società ex art. 2495, comma 2, c.c.
Responsabilità del liquidatore e onere della prova
I presupposti della responsabilità del liquidatore, a norma dell’art. 2495, co. 2, c.c., sono: (i) il mancato pagamento del credito, la cui esistenza, entità ed esigibilità è onere del creditore agente dimostrare, e (ii) la riconducibilità del mancato pagamento alla condotta colposa del liquidatore.
In relazione a quest’ultimo presupposto il creditore è onerato della dimostrazione della consapevolezza dell’esistenza del credito in capo al liquidatore (o della sua conoscibilità secondo diligenza professionale), nonché della dimostrazione dell’esistenza di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare almeno parzialmente il suo credito, oppure di una condotta colposa o dolosa del liquidatore cui sia imputabile la mancanza di tale massa attiva.
In particolare, la condotta colposa potrà consistere nella lesiva distribuzione ai soci dell’intero attivo di liquidazione ovvero nella sua devoluzione a favore di alcuni soltanto dei creditori con danno degli altri.
La mera contestazione in ordine alla mancata indicazione del credito nel bilancio finale di liquidazione – in assenza dell’allegazione dell’esistenza di una situazione economico-patrimoniale che avrebbe consentito il pagamento, per intero o almeno parziale, del credito stesso oppure del fatto che il liquidatore abbia determinato con suoi comportamenti colposi l’incapienza patrimoniale della società – non è una prospettazione sufficiente ai fini della configurazione di una responsabilità in capo al liquidatore.
Onere del liquidatore che redige il bilancio intermedio di liquidazione di indicare le ragioni della diminuzione di crediti esistenti nel precedente bilancio d’esercizio
Si può presumere che l’importo della differenza tra i crediti risultanti dal bilancio intermedio di liquidazione e quelli (maggiori) risultanti dal precedente bilancio di esercizio della società sia stata nell’intertempo incassata dal liquidatore (già amministratore unico della stessa) nel caso in cui tale soggetto non alleghi nel bilancio intermedio le specifiche ragioni di detta diminuzione dei crediti, necessari per estinguere integralmente i debiti gravanti sulla società (nel caso di specie aventi rango privilegiato ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.). In presenza di tale omissione, il liquidatore sarà responsabile nei confronti del creditore sociale non soddisfatto ai sensi dell’art. 2495, c. 2, c.c. se l’importo dei suddetti crediti, che si presume abbia incassato, sarebbe stato sufficiente per pagare anche gli altri crediti aventi rango uguale o poziore.
Responsabilità degli amministratori e mancato passaggio di consegne “formale” con il liquidatore
Nel quadro dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, può ascriversi agli amministratori la violazione del disposto di cui all’art. 2487-bis, c. 3, c.c. derivante dal mancato deposito presso il Tribunale della contabilità sociale riferita agli anni ante liquidazione, laddove gli stessi amministratori non abbiano provveduto a redigere un formale passaggio di consegne che certifichi la transizione della gestione della società in capo al liquidatore.
Determinazione del compenso del liquidatore
Nel caso di mancata determinazione del compenso del liquidatore all’att0 di nomina ed in presenza di una clausola statutaria che espressamente preveda quale oneroso l’ufficio del liquidatore, è nei poteri del Tribunale supplire all’assemblea in tale determinazione.
La determinazione del compenso del liquidatore da parte del Tribunale è compiuta tenendo in considerazione la complessità e il volume delle attività di liquidazione.
Azione di responsabilità nei confronti del liquidatore di sas per mancato esercizio dell’attività di recupero dei crediti
Il diritto al risarcimento dei danni nei confronti del liquidatore di una s.a.s. per l’inerzia nell’attività di recupero dei crediti sociali si prescrive nel termine quinquennale previsto dall’art. 2949 c.c. decorrente dal momento della cancellazione della società dal registro delle imprese.
L’onere della prova circa l’adempimento o l’inadempimento non imputabile al liquidatore, in riferimento alla gestione liquidatoria, incombe sul liquidatore.
Sequestro conservativo e responsabilità di socio e liquidatore ex art. 2495 c.c.
Finanziamenti dei soci di s.r.l.: ambito applicativo e presupposti della postergazione ai sensi dell’art. 2467 c.c.
L’art. 2467 c.c. formalizza la fattispecie dei “finanziamenti dei soci” nella forma più estesa possibile (“in qualsiasi forma effettuati”), così da includervi senz’altro anche qualunque posizione giuridica soggettiva qualificabile come “diritto di credito” nei confronti della società, [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità del liquidatore ex art. 2495 c.c.
Il socio di una società cancellata non può essere chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 2495 per l’asserita attribuzione di un saldo positivo contenuta nel bilancio finale di liquidazione se pacificamente tale attribuzione non ha mai avuto luogo (nella specie il credito iva della società, assegnato al socio come riparto di liquidazione, non era mai stato riscosso). [ LEGGI TUTTO ]
Revoca cautelare del liquidatore giudiziale
È ammissibile il provvedimento di revoca cautelare del liquidatore giudiziale soltanto qualora detta misura si configuri come unico mezzo per interrompere il compimento, da parte del liquidatore medesimo, di gravi atti di mala gestio, forieri di danno per la società, [ LEGGI TUTTO ]