Opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto al mandatario brevettuale
Le obbligazioni inerenti l’esercizio dell’attività professionale, e in particolare quelle di un mandatario brevettuale, sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento dell’attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall’art. 1176, secondo comma, c.c.
L’obbligazione consistente nella stessura e nel deposito di un brevetto da parte di un mandatario brevettuale può comportare la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, dovendo essere affrontate questioni nuove, particolarmente complesse, le cui criticità si manifestano anche per i professionisti del più alto livello. In tale specifico campo la responsabilità del professionista è limitata alle ipotesi di dolo o colpa grave.
Inadempimento contrattuale del prestatore d’opera intellettuale e risarcimento del danno cagionato alla società
E’ logicamente erroneo calcolare un danno per differenza tra una stima previsionale iniziale ed il costo finale dell’opera realizzata, ponendosi, con ciò, in una prospettiva di carattere patrimoniale: all’esito delle operazioni il committente diviene proprietario di un’opera che – in casi di intervento di radicale ristrutturazione – subisce un aumento di valore pari al costo effettivo dell’intervento. Dunque, quand’anche la previsione iniziale [ LEGGI TUTTO ]