Responsabilità degli amministratori e dei sindaci di banche di credito cooperativo
È responsabile verso la Banca per i danni arrecati dalla sua gestione l’amministratore che ha contribuito col proprio voto alla deliberazione in ordine al mantenimento del credito concesso e all’erogazione di nuovo credito in favore di soggetto non affidabile e ciò malgrado la consapevolezza della non affidabilità del cliente, violando quindi le disposizioni che impongono diligenza nell’espletamento dell’incarico, segnatamente in ordine al dovere di controllo del merito creditizio dei clienti.
[ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità degli amministratori e dei sindaci di s.r.l. nel fallimento e criterio di determinazione del danno
Il danno che gli amministratori ed i sindaci sono tenuti a risarcire, in sede fallimentare, quando, al verificarsi di una causa di scioglimento della società, abbiano, rispettivamente, violato o non vigilato sul dovere di non intraprendere nuove operazioni, non s’identifica automaticamente nella differenza tra passivo ed attivo accertati in sede di fallimento, ma può essere commisurato a tale differenza, in mancanza di prova di un maggior pregiudizio, solo se da detta violazione sia dipeso il dissesto economico ed il conseguente fallimento della società.
Anche qualora sia stata accertata l’impossibilità di ricostruire i dati con l’analiticità necessaria per individuare le conseguenze dannose riconducibili al comportamento degli organi sociali il suaccennato criterio differenziale può costituire un parametro di riferimento per la liquidazione del danno in via equitativa; ma, in tal caso, è compito del giudice del merito indicare le ragioni che non hanno permesso l’accertamento degli specifici effetti pregiudizievoli riconducibili alla condotta dei convenuti, nonchè la plausibilità logica del ricorso a detto criterio.
Non può ragionevolmente sostenersi che il deficit patrimoniale accertato nella procedura fallimentare – nella sua interezza – sia di regola la naturale conseguenza dell’essersi protratta la gestione dell’impresa in assenza delle condizioni che giustificano la continuità aziendale: non sarebbe logicamente corretto nè imputare all’amministratore le perdite patrimoniali che ben potrebbero già essersi verificate in un momento anteriore al manifestarsi della situazione di crisi, nè far gravare su di lui la responsabilità per le ulteriori passività che quasi sempre un’impresa in crisi comunque accumula nella fase di liquidazione. [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c., disposta dall’art. 378, comma 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]
Nelle cause ex art. 146 l.fall., l’attore, pur non dovendo provare l’inadempimento del convenuto, lo deve quantomeno allegare; e l’allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento quale che sia, ma ad un inadempimento astrattamente efficiente alla produzione del danno. Grava poi sull’attore l’onere di provare danno e nesso di causalità.
Amministratori e sindaci, in sede fallimentare, non sono tenuti a risarcire il danno derivato alla società dall’omesso versamento degli oneri tributari, previdenziali ed assicurativi, ove non sia stata quantomeno allegata la presenza, nel patrimonio della società, dei fondi necessari ad adempiervi.
Azione di responsabilità del curatore ex art. 146 l.f.: dies a quo del termine di prescrizione, acquisto dei beni appartenenti ai soci da parte della società e amministratori non operativi
Al fine di consentire il decorso del termine prescrizionale, è necessario che l’insufficienza del patrimonio netto a far fronte alle esigenze dei creditori sia manifesta per i creditori medesimi. E’ proprio la mancata osservanza dei principi di corretta predisposizione del bilancio di esercizio che non consente ai creditori di acquisire notizia della condizione patrimoniale della società con la conseguenza che solo a seguito dell’emersione dell’insolvenza e della reale situazione patrimoniale e finanziaria il termine di prescrizione inizia a decorrere. [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità dei sindaci per omesso controllo nell’erogazione di finanziamenti
Responsabilità di amministratori e sindaci verso la società
Ai sensi degli artt. 2476 e 2407 c.c., gli amministratori e i sindaci sono obbligati a risarcire la società di tutti i costi che quest’ultima ha sostenuto a causa della loro condotta negligente (ex multis, il Tribunale ha condannato l’amministratore e i sindaci a risarcire [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità nei gruppi, onere probatorio in capo alla curatela fallimentare e qualificazione dell’operazione di rifinanziamento
Nell’azione di responsabilità esercitata nell’ambito di un gruppo, non possono essere prese in considerazione le richieste di responsabilità avanzate dal curatore fallimentare, laddove vi siano state molteplici successioni di più soggetti nelle cariche sociali, in quanto non può essere ammessa [ LEGGI TUTTO ]
Ricorso abusivo al credito bancario e azione di responsabilità esercitata dal curatore nei confronti di amministratori e sindaci
E’ da ritenersi negligente e fonte di responsabilità ex artt. 2392-2394 cc la condotta dell’amministratore che, mascherando la situazione di crisi o di insolvenza della società mediante alterazione dei documenti contabili, faccia ricorso al credito bancario e determini così un aggravamento del passivo patrimoniale, tale voce di danno risolvendosi [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità verso capogruppo fallita. Litisconsorzio facoltativo tra amministratori e sindaci nelle azioni di responsabilità
L’eventuale credito risarcitorio da abuso di direzione e coordinamento vantato nei confronti della capogruppo dichiarata fallita deve essere fatto valere, a pena di improcedibilità della domanda, nelle forme e nei modi della insinuazione al passivo fallimentare secondo le regole concorsuali. [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità di amministratori e sindaci per nuove operazioni a seguito di perdita dell’intero capitale sociale
Deve senz’altro escludersi, quanto meno in mancanza di specifici segnali di allarme, un obbligo del sindaco appena nominato di procedere ad una completa ed autonoma revisione delle voci di un bilancio già approvato: si deve escludere in particolare che possa reputarsi esigibile secondo ordinaria diligenza una specifica revisione delle stime di effettiva realizzabilità di crediti iscritti in un bilancio già approvato, tanto più [ LEGGI TUTTO ]
Questioni varie sulle azioni di responsabilità del commissario straordinario nei confronti degli amministratori e dei sindaci di società soggetta a direzione e coordinamento
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore in caso di fallimento o dal commissario straordinario in caso di amministrazione straordinaria pur avendo carattere unitario ed inscindibile, risultando frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c., [ LEGGI TUTTO ]