Illecita utilizzazione di software e quantificazione in ottica deterrente del danno non patrimoniale
Perché l’utilizzazione dei software programmi per elaboratore possa dirsi lecita ex artt. 12 e 12 bis LdA, gli stessi necessitano di una licenza concessa dai titolari, secondo il principio generale per cui una singola licenza autorizza all’uso di un singolo programma per elaboratore. E’ pertanto responsabile della contraffazione e violazione dei diritti esclusivi sui software in titolarità dei legittimi produttori di programmi, ai sensi degli artt. 1 e 64 bis LdA, colui che utilizza senza alcuna licenza programmi installati sui propri pc. [ LEGGI TUTTO ]
Un caso di responsabilità aquiliana: l’abuso di dipendenza economica
In assenza di un rapporto contrattuale che possa determinare l’applicazione della disciplina di cui alla L. n. 192/1998, l’abuso di dipendenza economica [ LEGGI TUTTO ]
Rapporto tra illecito concorrenziale ed illecito aquiliano
L’accertamento della sussistenza dell’illecito concorrenziale di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. è idoneo ad assorbire l’ulteriore contestazione di illecito aquiliano in relazione ai medesimi fatti, posto che l’illecito concorrenziale è fattispecie speciale di responsabilità extracontrattuale caratterizzata dalla qualità di imprenditori concorrenti che sussiste tra le parti.