Responsabilità per operazioni compiute prima della costituzione della società
L’art. 2331 c.c. dispone che per le operazioni compiute dalla società prima dell’iscrizione al Registro delle Imprese sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito, fermo restando che, qualora successivamente all’iscrizione la società abbia approvato l’operazione, è responsabile anche la società stessa ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito. La norma in questione mira a tutelare l’affidamento dei terzi i quali, non essendo in grado di conoscere la consistenza patrimoniale della persona giuridica, non possono che aver negoziato basandosi sulla solvibilità di coloro che hanno agito per conto della costituenda società.