I presupposti della responsabilità del socio di s.r.l. ex art. 2476, co. 8, c.c.
Affinché il socio di s.r.l. sia responsabile solidalmente con l’amministratore ex art. 2476, co. 8, c.c. occorre che abbia intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi per la società, per i soci o per i terzi. Le espressioni “decidere” e “autorizzare” assumono valore in considerazione della specifica disciplina normativa riferita dal codice civile alle s.r.l. e tale responsabilità sussiste anche nell’ipotesi in cui, in assenza di un conferimento formale al socio di potere gestorio, questi abbia di fatto concorso nell’operazione intrapresa dall’amministratore, ovvero abbia espresso la propria approvazione in termini autorizzativi, quindi ex ante. Per quanto riguarda l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2476, co. 8, c.c. e formalizzato dall’uso del termine “intenzionalmente”, esso introduce, in sostanza, un limite alla responsabilità dei soci: occorre, infatti, che si provi il dolo degli stessi, i quali dovrebbero aver previsto e voluto l’atto (deciso o autorizzato) dannoso per la società. Pertanto, ai fini della configurabilità della responsabilità solidale del socio è richiesta una specifica connotazione soggettiva dell’agire del socio stesso, il quale potrà essere coinvolto nella responsabilità degli amministratori solo con riferimento ad atti gestori dannosi decisi o autorizzati nella piena consapevolezza delle caratteristiche dell’atto e delle possibili conseguenze, non essendo invece sufficiente la mera volontà di intervenire nella gestione della società. In tal senso, l’esercizio del diritto di voto in assemblea, ivi compreso quella di approvazione del bilancio, costituisce prerogativa della qualità del socio che non appare censurabile di per sé ai fini della responsabilità di cui all’art. 2476, co. 8, c.c., in assenza di ulteriori elementi di allegazione o prova in ordine all’ingerenza nell’attività gestoria.
Principi in tema di responsabilità degli amministratori
L’azione ai sensi dell’art. 146 l.f. racchiude sia l’azione sociale (art. 2476, co. 1 e 3, c.c.), sia l’azione creditoria (odierno art. 2476, co. 6, c.c., che dal 16 marzo 2019 esplicita tale titolo di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali nelle s.r.l., titolo in giurisprudenza già considerato valevole per essi in ragione della ritenuta applicazione anche alle s.r.l. del disposto dell’art. 2394 c.c., quantomeno nell’azione unitaria fallimentare).
L’art. 2476, co. 8 (già co. 7), c.c. stabilisce la corresponsabilità solidale con gli amministratori dei soci che abbiano intenzionalmente deciso atti dannosi per la società, i soci o i terzi. Il tenore del richiamo normativo (“ai sensi dei precedenti commi”) fonda la corresponsabilità degli amministratori sia nell’illecito contrattuale (art. 2476, co. 1 e 3, c.c.) sia in quello extracontrattuale (attuale art. 2476, co. 7, c.c.). La norma richiede un’intenzionalità, che devesi ravvisare anche nel caso del dolo eventuale.
Le due azioni (l’azione sociale ex art. 2476, co. 1 e 3, c.c. e l’azione creditoria ex art. 2476, co. 7, c.c.) rimangono regolate distintamente sia quanto al regime prescrizionale, sia quanto al regime dell’onere probatorio. La prescrizione dell’azione sociale decorre da quando la società in persona dei suoi amministratori è in grado di percepire la dannosità dell’atto, quella dell’azione creditoria da quando ne sono posti in grado i creditori.
I soli amministratori vedono la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 7, c.c., norma applicabile all’azione sociale; la ratio della causa di sospensione (in mancanza di essa la società rimarrebbe indifesa, dato che il soggetto che dovrebbe agire a tutela della società, essendo suo amministratore, certamente non eserciterebbe l’azione contro sé medesimo) e il disposto espresso dell’art. 1310, co. 2, c.c. comportano tale conseguenza. Anche la causa di sospensione di cui all’art. 2941, n. 8, c.c. opera con solo riguardo al responsabile dell’occultamento e al creditore.
L’art. 1310 c.c. prevede che l’atto interruttivo della prescrizione operante verso uno dei condebitori sia efficace anche contro gli altri.
Mala gestio dell’amministratore e direttive impartite dal socio
Non rientra negli obblighi del buon amministratore di società di capitali, e ne costituisce anzi palese violazione, farsi strumento del volere del socio che comporti scelte gestionali non conformi all’interesse della società o addirittura in violazione di legge. La prospettazione dell’amministratore unico di essere stato mero strumento delle indicazioni o imposizioni altrui non può in alcun modo costituire esimente della sua responsabilità, né titolo per rivalersi nei confronti di chicchessia gli abbia in ipotesi impartito indicazioni su come operare, avendo l’amministratore unico il dovere di rifiutarsi di assecondare tali indicazioni e dovendosi se del caso dimettere in seguito ad indebite pressioni. Sussiste, in altri termini, un obbligo giuridico di non agire secondo le indicazioni altrui, cosicché l’amministratore unico non ha alcun titolo per rivalersi su colui che, in ipotesi, lo abbia indotto ad agire in violazione dei propri doveri di buon amministratore.
La qualità di amministratore, e dunque l’obbligo di comportarsi secondo legge e statuto nella gestione della società, toglie ogni rilevanza all’eventualità della eterodirezione delle condotte, tenuto conto che l’eventuale concorso esterno di chicchessia nella mala gestio dell’amministratore non lo esime dalla responsabilità diretta derivante dalla carica gestoria.
Intenzionalità dell’atto dannoso e responsabilità del socio
Ai sensi del settimo comma dell’art. 2476 c.c. sono altresì solidamente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, a prescindere dal fatto che ciò sia avvenuto in forza di un potere loro attribuito per legge o per statuto ovvero semplicemente di fatto ed anche solo in via occasionale. L’intenzionalità, cui fa riferimento la norma, deve essere interpretata quale consapevolezza dell’antigiuridicità dell’atto dannoso e con accettazione, quindi, del rischio che da tale condotta possano derivare danni alla società, ai soci ed ai terzi; quindi, ai fini della sussistenza della responsabilità in capo al socio non amministratore, è sufficiente che egli abbia deciso ed autorizzato e quindi abbia concorso al compimento dell’atto, nonostante avesse la consapevolezza della sua contrarietà a norme o a principi generali dell’ordinamento giuridico, con l’accettazione che da tale condotta possano derivare danni.