Inerenza del debito all’esercizio dell’azienda ceduta, responsabilità solidale del cessionario e finanziamenti funzionali all’acquisto dell’azienda
Il concetto di inerenza dei debiti all’esercizio dell’azienda ceduta, cui l’art. 2560, c. 2, c.c. condiziona la responsabilità solidale del cessionario, deve ritenersi corrispondente al collegamento funzionale delle passività rispetto all’esercizio dell’azienda oggetto di cessione, dovendo i debiti di cui si invoca la responsabilità solidale del cessionario essere finalizzati a consentire, agevolare e/o implementare l’esercizio dell’attività imprenditoriale mediante l’impiego e lo sfruttamento del compendio aziendale. Di conseguenza, i debiti della società cedente verso i soci per rimborso di finanziamenti utilizzati per l’acquisto dell’azienda stessa non possono essere considerati inerenti, in quanto non presentano un collegamento funzionale con l’esercizio dell’azienda ed anzi accedono icto oculi ad un orizzonte temporale diverso ed antecedente rispetto a quello in cui è avvenuto in concreto l’esercizio dell’azienda ceduta.
Cessione d’azienda e responsabilità solidale per debiti pregressi
In materia di cessione di azienda, ai sensi dell’art. 2560 c.c. l’acquirente è responsabile solidalmente per i debiti attinenti all’azienda ceduta e precedenti il trasferimento della proprietà.
In caso di pagamento a un terzo di un debito pregresso, la somma corrisposta da parte dell’acquirente dell’azienda è opponibile al cedente, a nulla rilevando l’eventuale autorizzazione al pagamento da parte del cedente in qualità di debitore principale.
Condanna in solido delle due società partecipi di una cessione di fatto di azienda in danno dei creditori sociali della cedente
In caso di cessione occulta di azienda, stante il limite legale della prova scritta dei trasferimenti di azienda di cui all’art. 2556, comma 1, c.c., è da ritenersi inapplicabile il criterio formale dell’iscrizione dei debiti aziendali nelle scritture contabili del cedente [ LEGGI TUTTO ]