Natura della responsabilità della società beneficiaria di una scissione per debiti della società scissa e rapporto con l’istituto dell’opposizione
Ai sensi dell’art. 2506-quater co. 3 c.c., a seguito del prodursi degli effetti della scissione, ciascuna società in essa coinvolta «è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico». [ LEGGI TUTTO ]
Natura e limite della responsabilità della società beneficiaria della scissione e beneficium excussionis
La mancata opposizione del creditore alla scissione non preclude l’azione ex art. 2506-quater, co. 3, c.c., dovendosi i due rimedi ritenere complementari: ciò in quanto il primo consiste in una tutela reale ex ante che comporta, salva l’ipotesi di autorizzazione alla scissione, l’improcedibilità della scissione la quale preveda una suddivisione non proporzionata e potenzialmente lesiva per i creditori della società originaria; il secondo, in una tutela ex post che consente al creditore di rifarsi sul patrimonio di tutte le società coinvolte, nel limite del patrimonio risultante dalla scissione, così evitando le conseguenze della suddivisione sproporzionata del patrimonio originario prevista ed attuata in sede di scissione. [ LEGGI TUTTO ]
Limiti della responsabilità sussidiaria della società beneficiaria per i debiti della società scissa
La limitazione ex art. 2506 quater, co. 3, c.c. della responsabilità solidale sussidiaria della società beneficiaria della scissione per i debiti non soddisfatti della società scissa al “valore effettivo” del patrimonio alla prima assegnato, va riferita non al valore contabile del patrimonio trasferito, ma al valore rettificato di tale patrimonio, attribuendo alle attività i relativi valori correnti e non quelli storici.