L’inapplicabilità degli art. 98 e 99 CPI non implica l’automatica liceità delle condotte
Anche laddove non siano applicabili gli artt. 98 e 99 CPI, la consapevole acquisizione di informazioni tecniche di valore commerciale, non segrete ma riservate, per il tramite di persona contrattualmente obbligata a non divulgarle, costituisce comportamento contrario ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda, dal momento che consente all’impresa “acquirente” di entrare nel mercato in tempi più brevi e a costi più bassi di quelli che occorrerebbero, se fosse necessario procedere a studi e ricerche autonome.
Limiti di ammissibilità del procedimento cautelare in controversie in materia di software e decompilazione
La natura sommaria del procedimento cautelare è incompatibile con quelle azioni che, a causa della complessità della materia trattata, richiedono una consistente attività istruttoria (approfondimenti istruttori, articolati e impegnativi approfondimenti peritali, esame di copiosa documentazione) al fine dell’accertamento dell’esistenza del fumus boni iuris.
In particolare, vertendosi in materia di software e di attività di decompilazione in ipotesi illecita, occorre sottolineare che l’attività di decompilazione, quand’anche fosse [ LEGGI TUTTO ]
Reverse engineering e tutela del software per utilizzare un un formato di archiviazione non liberamente accessibile ai terzi
L’ingegneria inversa in informatica – attività in astratto lecita – è, per definizione, il processo di analisi di un sistema software esistente, eseguito al fine di crearne una rappresentazione ad alto livello di astrazione. In senso stretto, l’attività di ingegneria inversa consiste nella comprensione del funzionamento e della realizzazione di un dispositivo fisico o virtuale al fine di produrre il nuovo dispositivo. L’adozione di misure che rendono particolarmente complessa la procedura di reverse engineering, tanto che sia astrattamente possibile eseguire il reverse engineering ma il processo per risalire alle informazioni non sia qualificabile come “facile per gli esperti del settore”, rende le informazioni segrete ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 98 CPI: ne è infatti agevole la lettura, ma non l’interpretazione.
Segreto industriale, marchi di colore e di forma e concorrenza sleale per imitazione servile
Non possono essere considerate segrete o riservate, ai fini della tutela del segreto industriale ex artt. 98 e 99 c.p.i. previgenti al D.Lgs. 63/2018, le informazioni note o quelle facilmente accessibili a questi ultimi in tempi e con costi ragionevoli. Non sono quindi tutelabili come segrete le informazioni che possono trarsi dai manuali tecnici diffusi, ovvero cui è possibile pervenire attraverso la semplice osservazione, o l’analisi chimica o ancora [ LEGGI TUTTO ]
Azioni cautelari di descrizione, inibitoria e legittimazione dell’affittuario d’azienda
Se anche l’affitto d’azienda debba essere inteso come “godimento di una universitas rerum”, ciò non esclude che chi si trova nel godimento e quindi nel possesso di un bene o di un complesso di beni possa agire a tutela di tali beni al fine di conservarne il lecito possesso. [ LEGGI TUTTO ]