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31 Luglio 2024

Revoca cautelare di amministratore di s.r.l. e azione di responsabilità

La revoca cautelare dell’amministratore prevista dall’art. 2476, terzo comma, cod. civ, deve ritenersi ammissibile non solo se proposta quale tutela strumentale ad un’azione di responsabilità di natura risarcitoria ma anche in relazione ad un’azione meritale di revoca dell’amministratore. Nel primo caso la cautela assume una natura latu sensu conservativa poiché non tutela il vero e proprio diritto al risarcimento del danno – per il quale è esercitabile il sequestro conservativo – ma piuttosto mira a prevenirne l’aggravamento, nel secondo caso assume una natura anticipatoria della revoca definitiva. In effetti, il termine “altresì”, contenuto nella disposizione normativa in esame, deve essere considerato ed intendersi come attributivo di un potere aggiuntivo del socio, svincolato rispetto alla proposizione della azione sociale di responsabilità, ovvero quello di proporre l’azione non solo cautelare ma anche di merito per la revoca dello stesso amministratore, non sussistendo quindi alcuna violazione dell’art. 2908 cod. civ.. Tale orientamento si ritiene possa essere ribadito anche con l’entrata in vigore del D. Lgs. N. 14/2019, che ha esteso anche alle s.r.l. la tutela prevista dall’art 2409 cod. civ. Si tratta di due tutele che possono considerarsi concorrenti, prevedendo regimi diversi quanto, ad esempio, a legittimazione (potendo, il rimedio di cui all’art. 2476 cod. civ. essere esercitato da ciascun socio a prescindere dall’entità delle partecipazioni) e alla tipologia dei provvedimenti che possono essere assunti dal Tribunale, che, in senso al procedimento di cui all’art. 2409 cod. civ. può adottare provvedimenti di diversa natura. Deve peraltro osservarsi che l’amministratore provvisorio nominato dal Tribunale assolve un munus di durata provvisoria, laddove invece, nel caso di revoca cautelare, la nomina del nuovo amministratore è rimessa alla società e potrebbe assumere maggiore stabilità.

L’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti. Nel caso di azione di revoca dell’amministratore, le allegazioni devono essere idonee a comprovare l’esistenza di gravi irregolarità gestorie, foriere di un grave pregiudizio al patrimonio sociale. Ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria, parte attrice deve poi provare l’esistenza del danno lamentato, la sua quantificazione e la sua riconducibilità alla condotta dell’amministratore convenuto.

25 Novembre 2022

Efficacia della revoca per giusta causa della procura

Anche in tema di procura, analogamente alle previsioni in materia di mandato, il potere rappresentativo non può essere liberamente revocato se esso è conferito anche nell’interesse del rappresentante ovvero quando esso è definito quale espressamente irrevocabile.

L’irrevocabilità, ove espressamente prevista, non comporta che la procura non possa perdere i suoi effetti ed il procuratore perdere il potere rappresentativo, ove la revoca di esso sia stata posta in essere dal rappresentato, producendosi nel caso un solo eventuale obbligo risarcitorio o indennitario. Di converso, ove la procura sia conferita anche nell’interesse del rappresentante, il difetto di giusta causa determina che la revoca sia improduttiva di effetti.

Revocazione per ingratitudine della donazione avente ad oggetto partecipazioni sociali

La circostanza per cui i donatari abbiano tenuto una condotta non conforme alla volontà del donante [nella specie, l’aver disconosciuto un patto parasociale sottoscritto contestualmente all’atto di donazione, col quale si escludeva dalla gestione della società i donatari, figli del donante] non è sufficiente a configurare, in assenza di un manifesto sentimento di avversione e disistima, causa di revocazione per ingratitudine, sub specie di ingiuria grave, da intendersi come la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza e di solidarietà che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l’atteggiamento. Non solo la riconoscenza verso il donante non può declinarsi in termini di pedissequa obbedienza alle indicazioni impartite da quest’ultimo, ove non condivise, ma soprattutto il donatario non può essere privato dell’esercizio di diritti e facoltà che la legge gli attribuisce. D’altronde, imporre al donatario, a pena di revocazione, un obbligo di astensione da qualunque condotta o esternazione antitetica rispetto alla volontà del donante, integrerebbe un intollerabile vincolo sulla sua libertà di autodeterminazione per il sol fatto di essere stato destinatario di un atto di liberalità, così snaturando l’istituto in questione che si caratterizza, proprio, dall’assenza di corrispettività.

26 Settembre 2022

Presupposti dell’istanza cautelare di revoca ante causam dell’amministratore

Il fumus boni iuris e il periculum in mora per la revoca dell’amministratore di s.r.l. andrebbero indirizzati sui presupposti di merito dell’azione di responsabilità, vale a dire la fondatezza della contestazione circa l’inadempimento e il pericolo che le ulteriori condotte scorrette dell’amministratore aggravino il danno della società, per il risarcimento del quale si agisce in via principale. Ciò in quanto l’azione ex art. 2476, co. 3, c.c. consente l’adozione di una misura cautelare tipizzata meramente strumentale e preventiva all’azione sociale di responsabilità prevista dal medesimo articolo, avente contenuto solo risarcitorio, dovendosi escludere l’esistenza di un diritto sostanziale del socio alla revoca degli amministratori dalla loro carica.

Il concetto di “grave irregolarità”, ai fini della proposizione dell’istanza, anche in via cautelare ed urgente, dell’amministratore di s.r.l., deve essere mutuato dalla legge. Sebbene la norma parli di irregolarità “di gestione” non è dubbio che tale termine debba ritenersi comprensivo dell’inadempimento di tutti gli obblighi amministrativi che fanno capo all’amministratore per legge o per statuto, dunque non solo quelli strettamente gestionali, ma anche quelli relativi al funzionamento dell’organizzazione societaria, cioè gli adempimenti o atti di impulso concernenti i rapporti con i soci o con gli altri organi sociali, che gli amministratori sono tenuti a compiere per legge o per obbligo statutario.

Quanto al periculum in mora, è sufficiente osservare che la situazione di prolungata assoluta inerzia posta in essere dall’amministratore compromette gravemente l’operatività della società ed è potenzialmente foriera di gravi danni economici per la stessa. Con particolare riferimento alla mancata approvazione dei bilanci per diversi anni consecutivi, detta grave violazione dei doveri inerenti alla carica risulti foriera di pregiudizi per il patrimonio sociale, dato che, in mancanza di un’aggiornata rendicontazione della situazione economico-patrimoniale, l’organo amministrativo prosegue nell’attività gestoria senza ordine, creando per di più una situazione idonea a scoraggiare i terzi dall’intraprendere rapporti negoziali con la società, perché essi rimangono privi di informazioni ufficiali, anche in ordine all’assolvimento degli obblighi in materia fiscale.

1 Agosto 2022

Revoca della delibera di trasformazione e diritto di recesso

Anche a seguito dell’iscrizione della delibera di trasformazione nel Registro delle Imprese deve ritenersi legittima l’adozione di una delibera che disponga, nell’ambito dell’art 2437 bis c.c. o art. 2473 c.c., la trasformazione uguale e contraria a quella che ha suscitato l’esercizio del diritto di recesso del socio. Ciò preclude ex lege l’esercizio del diritto di recesso, ovvero lo rende inefficace se già esercitato, venendo meno il presupposto legittimante ovverosia la modificazione del contratto sociale che consente al socio che non vi ha prestato il consenso di uscire dalla compagine sociale.

L’art. 2437 bis c.c. concede alla società novanta giorni dall’emanazione della delibera che legittima il recesso del socio per revocarla. Non è consentito limitare questo spatium deliberandi invocando l’interferenza di una norma, l’art. 2500 bis c.c., che ha natura affatto differente e meramente processuale, impedendo la caducazione di un atto invalido di trasformazione e prevedendo, a fronte di un atto di trasformazione eventualmente invalido, una tutela non reale, ma solo risarcitoria.

La facoltà per la società di revoca della delibera che ha legittimato il recesso del socio non incontra limiti nelle disposizioni normative se adottata con le forme necessarie e si applica anche alla delibera di trasformazione nel senso che la società può sempre nuovamente trasformarsi nel tipo precedentemente abbandonato e, se ciò avviene nel termine di 90 giorni di cui all’art 2437 bis, co. 3, c.c., determina ex lege l’inefficacia sopravvenuta del recesso, il quale, seppur legittimamente esercitato, diviene inefficace.

27 Marzo 2020

Mancata revoca dell’amministratore infedele da parte della società

Deve ritenersi incontestato che la fiducia della società nei confronti dell’amministratore non sia venuta meno laddove la prima, pur consapevole di condotte connotate da malafede del secondo, non abbia provveduto a revocarlo. [ LEGGI TUTTO ]

La richiesta di revoca del decreto ingiuntivo non formulata nel giudizio di primo grado configura domanda nuova in appello

La richiesta di revoca del decreto ingiuntivo ex art. 345 c.p.c. non contenuta nelle conclusioni rassegnate in primo grado configura una domanda nuova in sede di appello e non può essere nemmeno desunta in via implicita se in primo grado non è mai stata contestata la debenza di una somma di denaro.

15 Novembre 2018

Revoca di donazione di quote di S.r.l.

La presenza di atti offensivi o gravemente ingiuriosi rileva come causa di revoca della donazione di quote di S.r.l. ai sensi dell’art. 801 c.c. nel caso in cui l’offesa colpisca la sfera morale o spirituale del donante in maniera diretta ed esplicita ed esprima un senso di ingratitudine da parte del donatario tale da rendere oggettivamente grave e potenzialmente lesivo il contenuto della stessa nei confronti del donante. L’onere della prova circa la ricorrenza del comportamento gravemente ingiurioso, della sua consistenza oggettiva e soggettiva, grava, secondo le regole generali, su colui che agisce in revocazione.

23 Ottobre 2018

Usufrutto su quote, abusi dell’usufruttuario e tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.. Diritto di revoca dell’amministratore

L’anticipazione dell’accertamento della cessazione del diritto di usufrutto su quote, con conseguente rispristino di tutto lo spettro dei diritti dominicali in capo al ricorrente, nudo proprietario delle stesse quote, non è possibile oggetto di provvedimento ex art. 700 c.p.c., vertendosi in sostanza in una situazione nella quale viene ad essere controversa la posizione dominicale – e possessoria – relativa alle quote in discussione e, dunque, il rimedio apprestato dall’ordinamento è quello del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c., comportante la nomina di custode delle quote, abilitato ex artt. 2352 e 2471 bis cc all’esercizio del diritto di voto e, come tale, in grado di indirizzare – in particolare, ove lo ritenga necessario, attraverso la nomina di nuovo amministratore – la gestione sociale nell’interesse dell’ente e, quindi, anche nell’interesse del nudo proprietario che lamenti abusi dell’usufruttuario. [ LEGGI TUTTO ]