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26 Gennaio 2021

Revoca dell’amministratore senza giusta causa e diritto al risarcimento danni: interruzione della prescrizione e dies a quo per far valere il diritto al risarcimento

Il diritto al compenso dell’amministratore, giacché derivante dal rapporto societario, in quanto istituito fra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società o delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2949 c.c.

Il ricorso giuslavoristico proposto dall’ex amministratore ex art. 414 c.p.c. per ottenere il riconoscimento di un trattamento retributivo unitario e globale, comprensivo, cioè, oltre che dell’importo dovuto a titolo di dirigente con contratto di lavoro subordinato, anche dell’importo, pure preteso nel separato e successivo giudizio, a titolo di compensi per l’incarico gestorio svolto quale consigliere di amministrazione (di fatto erogato allo stesso soggetto quale emolumento relativo alla carica di amministratore delegato, a suo dire, apparentemente conferitagli ed assunta), è idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi degli artt. 2934 e 2944 c.c. Ne consegue che il diritto al risarcimento dei danni per la revoca senza giusta causa dalla carica di amministratore non può essere esercitato in giudizio prima del passaggio in giudicato della sentenza resa a conclusione del giudizio giuslavoristico che, escludendo l’asserita simulazione, affermi definitivamente, l’esistenza del rapporto gestorio in contestazione; diversamente opinando, infatti, all’attore verrebbe preclusa, per effetto dell’eccepita prescrizione, la facoltà di far valere il proprio diritto prima ancora del definitivo accertamento della natura reale e non fittizia del rapporto (di amministrazione) da cui detto diritto discende.

Con la possibilità dell’assemblea di revocare gli amministratori “in qualunque tempo” a norma dell’articolo 2383, comma III, c.c., la società è investita di una forma di autotutela privata in forza della quale lo scioglimento del rapporto gestorio si verifica mediante la delibera assembleare e il controllo di questa spetta al giudice soltanto in seconda battuta ed esclusivamente ai fini della liquidazione dell’eventuale risarcimento, ove la revoca non sia sorretta da una giusta causa. La nozione di “giusta causa” è distinta sia dal mero “inadempimento”, sia dalle “gravi irregolarità” di cui all’art. 2409 c.c., concernendo essa, infatti, circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento e non necessariamente cagionate dall’amministratore stesso, che, tuttavia, pregiudichino l’affidamento dei soci nelle sue attitudini e capacità, cioè compromettano il rapporto fiduciario tra le parti. L’assenza della giusta causa incide solamente in punto di risarcimento dei danni non inficiando la validità o l’efficacia della revoca, rappresentando quest’ultima atto lecito e manifestazione del diritto dei soci ai sensi dell’art. 2364 c.c., con il solo limite che i motivi di giusta causa di revoca, quantomeno nei loro elementi essenziali, devono però essere esplicitati nella delibera di revoca (sul punto, v., ex multis, Trib. Milano, 20 dicembre 2005); infatti, come ormai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, l’accertamento in ordine alla sussistenza di una giusta causa di revoca può avere a oggetto solo le ragioni poste alla base della decisione dei soci (così, tra le altre, Cass., 2037/18).

Come ritenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità, l’onere probatorio in ordine al venir meno del diritto al risarcimento del danno dell’amministratore per la revoca anticipata dalla carica grava sulla società a norma dell’art. 2697 c.c. (nel caso di specie, la società convenuta non ha addotto fatti idonei oggettivamente a minare la valutazione circa la correttezza e le attitudini gestionali dell’amministratore revocato e, quindi, tali da incidere negativamente sul rapporto fiduciario intercorrente tra le parti, con la conseguenza che la domanda attorea è stata accolta e la società, per l’effetto, condannata, a titolo di risarcimento del danno sofferto dall’amministratore per la revoca senza giusta causa dalla carica, al pagamento dell’importo pari agli emolumenti non percepiti nel periodo di anticipata cessazione del rapporto gestorio).

14 Dicembre 2020

La revoca assembleare dell’amministratore della società consortile a responsabilità limitata

In materia di società consortile costituita secondo il tipo delle società di capitali (nella specie, s.r.l.), la causa consortile può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato ove la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, fermo restando che siffatta deroga non può giustificare lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo di società di capitali scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale. Invero, l’attributo “consortile” non indica un modello organizzativo societario, ossia un tipo, bensì unicamente uno scopo: le società consortili sono società – di qualunque tipo, salvo quello della società semplice – con scopo di consorzio. Esse cioè, richiamando l’espressione dell’art. 2615-ter, co 1, c.c., sono società che assumono «come oggetto sociale gli scopi indicati dall’art. 2602».

Gli amministratori di società consortile a responsabilità limitata possono essere revocati in via assembleare, in quanto il silenzio del testo normativo sul punto in tema di società a responsabilità limitata non comporta di per sé l’irrevocabilità dell’organo gestorio, potendo invero trovare applicazione analogica la norma dettata dall’art. 2383, co. 3, c.c., nella parte in cui prevede che gli amministratori sono «in qualunque tempo» revocabili dall’assemblea, salvo, però, il diritto al risarcimento del danno se la revoca interviene in assenza di giusta causa, dettato per le società per azioni: tale norma esprime, infatti, un principio di ordine generale.

Qualora l’atto costitutivo di una s.r.l. attribuisca a ciascun socio il particolare diritto di nominare un amministratore, al medesimo socio spetta anche il potere di revoca. La revoca dovrà essere decisa con il consenso unanime di tutti i soci, ai sensi del quarto comma dell’art. 2468 c.c., comportando essa una modifica di quel diritto, salvo, però, il caso di giusta causa, per il quale varranno gli ordinari principi prevalendo le esigenze di tutela della società. In difetto di giusta causa, tuttavia, la revoca disposta dall’assemblea senza il consenso del socio titolare del diritto dovrà ritenersi illegittima e invalida.

29 Luglio 2020

Inammissibilità della nomina dell’amministratore giudiziario per società di persone e adozione di provvedimenti atipici

Pur in presenza di adeguato fumus quanto alla violazione da parte dell’amministratore unico di società semplice degli specifici doveri di trasparenza e rendicontazione connessi alla carica (nella fattispecie, mancata redazione o redazione non conforme dei rendiconti e della relativa nota integrativa ai sensi degli artt. 2261-2262 c.c. e omessa convocazione dei soci in assemblea per l’approvazione dei medesimi) è esclusa l’ammissibilità della nomina dell’amministratore giudiziario per le società di persone, essendo ritenuta incompatibile – dato il diverso e più stringente regime di responsabilità patrimoniale rispetto alle società di capitali – l’individuazione dell’organo amministrativo, agli esiti della cui attività i soci sono patrimonialmente soggetti, da parte del Tribunale con provvedimento atipico non corrispondente ad alcuna pronuncia di merito adottabile in via contenziosa e come tale privo di ogni nesso di strumentalità rispetto all’azione di merito, dovendo dunque assumere la revoca i connotati dell’extrema ratio rispetto a qualsiasi altro provvedimento provvisorio in grado di assicurare il ripristino di una gestione sociale corretta e che tenga conto pienamente dei diritti del socio di minoranza.

19 Maggio 2020

Impugnazione di delibera di revoca dell’amministratore di s.r.l.

Il computo del termine per la spedizione della convocazione dell’assemblea soggiace alle regole ordinarie del codice civile – artt. 1187 e 2963 c.c. – e quindi il giorno fissato per l’assemblea (dies a quo) è escluso dal computo.

La mera irregolarità della convocazione ha come conseguenza la sola annullabilità della delibera; la tardiva ricezione della convocazione integra l’ipotesi di delibera assunta “in assenza assoluta di informazione” (ex art. 2479-ter, terzo comma c.c.), con nullità della delibera stessa, solo qualora ciò abbia impedito l’esercizio dei diritti di informazione, di intervento e di voto. Non si ritiene che tale lesione sussista quando il termine sia violato di un solo giorno e la delibera abbia ad oggetto la revoca dell’amministratore senza giusta causa.

Tra le facoltà dell’assemblea di una s.r.l. pacificamente rientra la possibilità di revocare l’amministratore nominato a tempo indeterminato anche senza giusta causa, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora non sia dato un congruo preavviso. Nel caso in cui, però, la revoca sia fatta per giusta causa – costituita, com’è noto, dal venir meno del rapporto fiduciario fondato “sulla base di circostanze o fatti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto e tali da elidere l’affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e capacità dell’amministratore” -, le ragioni che integrano la giusta causa devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva loro deduzione in sede giudiziaria.

Nell’ambito delle s.r.l., il socio di maggioranza, titolare di almeno un terzo del capitale, ha il potere di convocare l’assemblea nel caso di inerzia dell’organo di gestione; il fatto che nessuna previa sollecitazione sia stata fatta pervenire all’amministratore (affinché questi convocasse l’assemblea) integra un vizio del procedimento di convocazione suscettibile di determinare l’annullabilità della delibera e non la sua nullità.

In caso di revoca senza giusta causa e senza congruo preavviso, l’amministratore di una s.r.l. nominato a tempo indeterminato ha diritto al risarcimento del danno ex art. 1725, secondo comma, c.c.. In assenza di parametri legali o negoziali e attesa la natura risarcitoria di detta indennità, si applica il criterio equitativo previsto dall’art. 1226 c.c.

18 Febbraio 2020

Revoca dell’amministratore di società cooperativa a responsabilità limitata in assenza di giusta causa: conseguenze indennitarie

Per la revoca di un amministratore nominato a tempo indeterminato non occorre la presenza di una giusta causa, né l’assenza di essa invalida la delibera dei soci; tuttavia, in applicazione diretta della regola dettata per il mandato conferito onerosamente a tempo indeterminato dall’art. 1725 c.c., la risoluzione unilaterale del rapporto gestorio da parte della società amministrata fa sorgere in capo a questa l’obbligo di corrispondere un adeguato indennizzo per il mancato preavviso.

18 Ottobre 2019

Obbligo degli amministratori di rilevare tempestivamente la crisi e di attivarsi senza indugio per l’adozione di rimedi adeguati

La condotta dell’amministratore che si limiti a verificare lo stato di crisi dell’impresa sociale, senza attivarsi prontamente per adottare i  rimedi necessari per il superamento dello stesso, non è di per sè in linea con i doveri gestori oggi predicati dall’art. 2086 c.c. come modificato dal d.lgs. n. 14/2019.

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8 Ottobre 2019

“Pactum fiduciae” e giusta causa di revoca dell’amministratore di s.r.l.

La revoca assembleare dall’incarico gestorio per giusta causa esclude l’operatività della disciplina risarcitoria/indennitaria prevista a favore del revocato ex art. 2383 c.c. terzo comma per gli amministratori nominati a tempo determinato ovvero ex art. 1725 c.c. per gli amministratori di s.r.l. nominati a tempo indeterminato. [ LEGGI TUTTO ]

15 Luglio 2019

Applicazione della disciplina delle s.r.l. alle s.coop. e revoca cautelare dell’amministratore

L’amministratore (nel caso di specie, il presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa) che determina, con la sua condotta sostanzialmente ostruzionistica e incurante dell’interesse della società, la paralisi dell’attività sociale può essere revocato in via d’urgenza con il provvedimento cautelare di cui agli artt. 700 cod. proc. civ. e 2476, comma 3, cod. civ., in quanto tale condotta è foriera di rilevante pregiudizio per la società e, pertanto, da considerarsi di rilevante gravità.
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19 Aprile 2019

Azione sociale di responsabilità nella Srl: nomina curatore speciale; condizione dell’azione e oneri allegativi

Non è condivisibile l’interpretazione restrittiva dell’art. 78 co. 2 c.p.c. secondo cui la nomina del curatore speciale sarebbe ammissibile  solo in caso di esercizio dell’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. da parte del socio nei confronti degli amministratori (anziché nell’azione sociale di responsabilità): invero l’ipotesi di conflitto di interessi di cui all’art. 78 co.2 c.p.c. ha carattere generale e vale ad evitare situazioni di contrasto tra le parti in causa, che possono pregiudicare la posizione processuale del soggetto rappresentato. Si è infatti sostenuto che “Nel contenzioso societario, in ipotesi di azioni di annullamento di contratti conclusi dagli amministratori, di responsabilità contro gli amministratori, di impugnativa di delibere del C.d.A., la potenzialità del suddetto conflitto è palese ed «in re ipsa», laddove gli amministratori siano al contempo attori, nella veste di legali rappresentanti della società beneficiata dalla pronuncia, e convenuti, quali autori del danno di cui si chiede il ristoro” (Cfr. Trib. Verona 8.10.2012).

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20 Febbraio 2019

Azione individuale del socio: profili sostanziali e processuali

Nel caso di esercizio dell’azione sociale di responsabilità da parte del socio in nome proprio, ma nell’interesse della società, la società è litisconsorte necessario e quindi deve essere necessariamente citata in giudizio, se del caso in nome di un curatore speciale qualora l’azione sia proposta dal socio contro l’amministratore in carica. [ LEGGI TUTTO ]