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17 Giugno 2024

Revoca giudiziale dell’amministratore di s.p.a.: inapplicabilità del rimedio cautelare di cui all’art. 2476, comma 3, c.c.

Lo strumento tipico che l’ordinamento accorda al socio di minoranza qualificata della spa che sia titolare di una partecipazione pari almeno al 10% al fine di ottenere la revoca giudiziale dell’amministratore è quello previsto dall’art. 2409 c.c. e non se ne possono riconoscere altri. In particolare, al socio di minoranza di spa è dato dal legislatore lo strumento di tutela per conseguire la revoca giudiziale dell’amministratore previsto dall’art. 2409 c.c., si tratta, questa, di una precisa scelta del legislatore che non ha predisposto all’interno della disciplina della spa una norma analoga all’art. 2476 co. 3, c.c. la quale riconosce al socio di minoranza della srl, oltre all’azione di responsabilità dell’amministratore, anche l’azione di revoca dell’amministratore esperibile pure in via cautelare. Il rimedio cautelare tipico accordato al socio della srl dall’art 2476 comma 3 c.c.. non è estensibile alla spa, nemmeno nel quadro attuale che vede l’apertura della tutela ex art 2409 c.c. anche alle srl.. La ratio della diversa disciplina tra spa e srl sta nella diversità del tipo delle due società di capitali; da un lato nella più intensa base personale della srl, nel più stretto rapporto fra i suoi soci e la gestione sociale che giustifica l’attribuzione a ciascun socio (al pari di ciò che si riscontra nella società di persone, art 2259 u.c. c.c.) della facoltà di chiedere la revoca dell’organo gestorio oltre che la facoltà di agire, senza sbarramenti di partecipazione sociale, per far valere la responsabilità sociale dell’amministratore; dall’altro in una più marcata struttura organizzativa retta dal principio di maggioranza della spa, dove il potere di revoca dell’amministratore sta solo in capo alla assemblea ex artt. 2383 e 2393, co 5, c.c. e non al socio di minoranza il quale, se minoranza qualificata, può attivare lo strumento di controllo previsto dall’art. 2409 c.c..

18 Febbraio 2014

Revoca di amministratore di srl e cessazione della materia del contendere in seguito a sue dimissioni

Le dimissioni dell’amministratore oggetto di richiesta di revoca ex art. 2476, 3° comma, c.c. hanno come conseguenza la cessazione della materia del contendere nel giudizio di rimozione dalla carica di cui alla norma citata, restando al Tribunale la sola regolamentazione delle spese processuali sostenute dalle parti costituite.

16 Gennaio 2014

Clausola compromissoria e controversie societarie

La clausola compromissoria che delega ad arbitri “qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci circa l’interpretazione o l’esecuzione dei patti sociali” è valida, purché l’interesse oggetto della controversia non abbia carattere indisponibile, cioè non sia tutelato da norme inderogabili la cui violazione determina una reazione automatica dell’ordinamento, svincolata da qualsiasi iniziativa di parte (nel caso di specie, la clausola è stata giudicata valida in merito all’esercizio dell’azione di revoca per giusta causa di un amministratore di s.a.s. ex art 2259 cc).

3 Dicembre 2013

Sospensione di delibera assembleare di rielezione di un amministratore di s.r.l. e revoca dello stesso ex art. 2476, 3° comma, c.c.

L’ invalidità della delibera assembleare sostitutiva di una delibera nulla, a prescindere dalla sua formale impugnazione,  è accertabile incidentalmente nel giudizio cautelare concernente la sospensione degli effetti della delibera invalida sostituita (nel caso di specie,  senza alcuna previa informazione della riunione assembleare al socio impugnante,  l’assemblea di una s.r.l. aveva  deliberato la rielezione dell’amministratore unico, il quale successivamente – pur non ritualmente nominato – aveva provveduto a convocare una nuova assemblea per sostituire la delibera originaria invalida, senza che la delibera sostitutiva venisse impugnata).

8 Febbraio 2013

Esclusione del socio amministratore di società di persone e contestuale revoca della facoltà di amministrare. Ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c.

Quando il socio amministratore compie atti contrastanti non solo con i doveri inerenti al rapporto gestorio, ma anche con gli obblighi ad esso incombenti quale socio, tali fatti ben possono costituire presupposto, oltre che della revoca per giusta causa della facoltà di amministrare, anche per l’esclusione dalla società ai sensi dell’art. 2286, co.1, c.c., quando si connotino in termini di gravità tale da compromettere il conseguimento dell’oggetto sociale [ LEGGI TUTTO ]

22 Gennaio 2013

Sostituzione in via cautelare del trustee di trust liquidatorio in conflitto di interessi

Nel trust liquidatorio il trustee (anche liquidatore e socio-creditore della società disponente), il cui operato non sia soggetto a controlli – attesa la mancata nomina di un c.d. enforcer («guardiano») –, può essere sostituito in via cautelare, su ricorso ex art. 700 c.p.c. del creditore non soddisfatto, con un professionista terzo e imparziale nominato dal giudice, qualora il trustee [ LEGGI TUTTO ]

19 Novembre 2012

Legittimazione all’azione di revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l.

La legittimazione a richiedere la misura cautelare tipica di revoca degli amministratori di s.r.l. spetta in via esclusiva ai soci e dunque non può essere esercitata dagli eredi di un socio, che siano state legittimamente esclusi – in pendenza di procedimento cautelare – ai sensi di una disposizione statutaria.