Decisioni dei soci nelle società di persone e diritto alla percezione dei dividendi
Nelle società di persone, che non hanno personalità ma solo soggettività giuridica e un’autonomia patrimoniale c.d. imperfetta, le decisioni dei soci non sono soggette al metodo collegiale: invero, non esiste l’organo sociale assemblea, così come non esiste l’organo consiglio di amministrazione, propri, invece, delle società di capitali. Sicché i soci deliberano liberamente, senza l’obbligo della osservanza di formalità e la volontà dai medesimi espressi, all’unanimità o a maggioranza, non si manifesta attraverso l’assemblea, salvo ciò non sia, legittimamente, previsto nello statuto, ma attraverso la raccolta interna del consenso dei singoli soci, come si desume anche da disposizioni quali quelle di cui agli artt. 2256 e 2301 c.c., le quali richiedono “il consenso degli altri soci” e non già “l’autorizzazione della società”. Sul tema della necessità di una volontà unanime o maggioritaria dei soci, deve ritenersi che sussista la necessità di raccogliere il consenso unanime dei soci laddove si tratti di decidere aspetti organizzativi di base (legali o convenzionali) della società, mentre sia sufficiente quello della sola maggioranza quando si tratti di decidere su temi che attengono alla gestione dell’impresa (come l’approvazione del rendiconto, o la revoca dell’amministratore).
Ciascun socio dispone del proprio diritto alla distribuzione degli utili e, quindi, certamente non sarebbe sufficiente il consenso della maggioranza a negarla, come potrebbe avvenire in una società di capitali ove la distribuzione degli utili è rimessa alla volontà collegiale dell’assemblea, essendo bensì necessario il consenso di ciascuno dei soci, che all’esito dell’approvazione del rendiconto che ne attesta l’esistenza, matura il relativo diritto ex art. 2262 c.c. In assenza della previsione, anche statutaria, di specifiche formalità, l’espressione della volontà contrattuale dei soci di una società di persone può avvenire anche in forma tacita, per effetto di atti non formali, ma di facta concludentia.
Giusta causa di revoca delle deleghe endo-consiliari
Nei rapporti interni al consiglio di amministrazione, la revoca della delega gestoria all’amministratore costituisce un atto che non può essere sindacato; se compiuto in assenza di giusta causa non ammette una tutela reale ma determina il diritto del revocato al risarcimento del danno.
Il venir meno del rapporto fiduciario fra titolare del potere di rappresentanza dell’ente e il suo vice può costituire giusta causa per la revoca dell’amministratore prevista dall’art. 2383, terzo comma, c.c., qualora la condotta del delegato si ponga in oggettivo contrasto con le linee d’azione condivise da tutto l’organo.
“Pactum fiduciae” e giusta causa di revoca dell’amministratore di s.r.l.
La revoca assembleare dall’incarico gestorio per giusta causa esclude l’operatività della disciplina risarcitoria/indennitaria prevista a favore del revocato ex art. 2383 c.c. terzo comma per gli amministratori nominati a tempo determinato ovvero ex art. 1725 c.c. per gli amministratori di s.r.l. nominati a tempo indeterminato. [ LEGGI TUTTO ]
Le divergenze tra consiglieri o tra amministratore e socio non giustificano la revoca dalla carica di amministratore
Le mere divergenze tra consiglieri, o tra amministratore e socio, o tra singoli soci, non possono da sole costituire giustificazione sufficiente per l’estromissione dall’ufficio di amministratore. Ai fini della revoca per giusta causa dalla carica di amministratore non è necessario un suo inadempimento, ma è necessario [ LEGGI TUTTO ]