Inammissibilità del ricorso per revocazione straordinaria
Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione per revocazione straordinaria, ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c., è necessario non solo il rispetto dei termini di cui agli art. 325 e 326 c.p.c., ma anche che la parte indichi nel ricorso sia le ragioni che hanno impedito all’istante di produrre i documenti rinvenuti in ritardo sia quelle relative alla decisività dei documenti stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata nell’impossibilità di produrre i documenti decisivi nel giudizio di merito, l’onere di provare che l’ignoranza dell’esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell’avversario o da causa di forza maggiore.
È inammissibile l’impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c., quando la parte abbia recuperato tardivamente il documento decisivo per fatto imputabile a sua negligenza.
Revocazione del provvedimento sulle spese reso in sede cautelare
Va negata la natura definitiva alla pronuncia cautelare sulle spese, anche ove essa sia resa in fase di reclamo poichè, richiamandosi il principio di strumentalità, deve affermarsi che tale statuizione non è definitiva, nel senso di esclusione di ogni rimedio, contrariamente [ LEGGI TUTTO ]