Diritto al compenso dell’amministratore e risarcimento del danno ex art. 2383 c.c. per revoca senza giusta causa
La regola della presunta onerosità del mandato applicata al rapporto di amministrazione comunque richiede che l’amministratore – attore nei confronti della società per la condanna al pagamento del proprio compenso non determinato all’atto della nomina (e nemmeno rinunciato in tale occasione o per effetto di una clausola statutaria che preveda la gratuità dell’incarico) – provi non solo l’esistenza di un valido titolo (la nomina da parte dell’assemblea) ma anche le specifiche mansioni espletate nonché il grado di complessità delle stesse, così da consentire al giudice la determinazione del compenso secondo i parametri fissati dall’art. 2225 c.c. in via generale per il lavoro autonomo ed analogicamente applicabili al rapporto di amministrazione.
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