La scrittura privata di cessione di quote non autenticata ma prodotta in giudizio e tacitamente riconosciuta è atto idoneo al deposito presso il registro delle imprese
La scrittura privata di cessione di quote non autenticata, se tacitamente riconosciuta ex art. 215 co.1° n. 2) c.p.c., diviene, a seguito della produzione in giudizio, atto di trasferimento idoneo al deposito presso il registro delle imprese, che dovrà quindi riceverlo e darne evidenza nelle sue registrazioni. [ LEGGI TUTTO ]