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17 Settembre 2021

Sui limiti alla proposizione di domande riconvenzionali da parte del ricorrente per decreto ingiuntivo e sulla responsabilità solidale di ciascuna società partecipante alla scissione per i crediti rimasti insoddisfatti

Il ricorrente per decreto ingiuntivo riveste la posizione sostanziale di attore, sicché anche all’esito dell’introduzione del giudizio di opposizione il medesimo non può proporre domande riconvenzionali, con l’unica eccezione del caso in cui a seguito della riconvenzionale formulata dall’opponente la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione di convenuto ( in aderenza con Cass., Sez. Un., 27/12/2010, n. 26128 ).

Nell’ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, rivestendo la posizione sostanziale di attore l’opposto non può dunque avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo che per effetto di domande riconvenzionali o eccezioni in senso stretto proposte dall’opponente determinanti un ampliamento dell’originario thema decidendum fissato dal ricorso ex art. 633 c.p.c. il medesimo venga a trovarsi a sua volta nella posizione processuale di convenuto, non potendo in tal caso al medesimo negarsi il diritto di difesa rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la (eventuale) proposizione di una reconventio reconventionis, che deve però dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale” ( in aderenza con Cass., 25/2/2019, n. 5415 ).

L’art 2506 quater comma 3 c.c. subordina la facoltà di agire del creditore verso ciascuna società partecipante alla scissione alla circostanza che i crediti siano rimasti non soddisfatti dalla società cui fanno carico all’esito della scissione stessa, configurando in tal modo tra le società partecipanti alla scissione un vincolo di solidarietà non pura bensì sussidiaria caratterizzata dal semplice beneficium ordinis che presuppone la verifica dell’inadempimento della società cui fa carico il debito sulla base del progetto di scissione.

30 Luglio 2018

Inammissibilità del ricorso per revocazione straordinaria

Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione per revocazione straordinaria, ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c., è necessario non solo il rispetto dei termini di cui agli art. 325 e 326 c.p.c., ma anche che la parte indichi nel ricorso sia le ragioni che hanno impedito all’istante di produrre i documenti rinvenuti in ritardo sia quelle relative alla decisività dei documenti stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata nell’impossibilità di produrre i documenti decisivi nel giudizio di merito, l’onere di provare che l’ignoranza dell’esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell’avversario o da causa di forza maggiore.

È inammissibile l’impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c., quando la parte abbia recuperato tardivamente il documento decisivo per fatto imputabile a sua negligenza.