Ricorso cautelare per l’accesso ai documenti sociali e periculum in mora
Nel ricorso d’urgenza per l’ accesso ai documenti sociali il periculum in mora risiede nella necessità, per il socio non amministratore, di poter esercitare tempestivamente il proprio diritto di controllo sulla gestione sociale. Si tratta invero di un diritto non patrimoniale finalizzato anche ad evidenziare criticità nella gestione e ad esercitare tempestivamente le opportune reazioni, dal che discende che l’attesa del giudizio di merito potrebbe pregiudicare gravemente la posizione del socio e i suoi diritti, anche patrimoniali, derivanti dalla partecipazione alla società.
Non esclude l’urgenza la circostanza che il socio abbia chiesto solo dopo alcuni anni l’accesso a documentazione risalente, ben potendo il socio controllare l’operato dell’amministratore ad ampio spettro ed esaminare anche documentazione risalente di qualche anno, al fine di verificarne l’operato e di fare emergere eventuali irregolarità manifestatesi successivamente.
Limiti del diritto di accesso ai documenti sociali e società in stato di liquidazione
Il diritto del socio non amministratore di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e la documentazione gestoria previsto dall’art. 2476, secondo comma, c.c. ha natura potestativa e ha la finalità di consentire al socio di avere contezza della gestione, affinché possa esercitare ulteriori diritti e facoltà, fra i quali, ad esempio, l’esperimento di eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, il diritto di recesso e il diritto di voto.
Non si tratta quindi di un diritto esercitabile soltanto al fine di tutelare gli interessi della società, ma anche interessi individuali del socio, il quale non ha nemmeno l’onere di esprimere il motivo per il quale la potestà ispettiva è esercitata.
Nondimeno, il diritto previsto dall’art. 2476, secondo comma, c.c. non è privo di limitazioni, in quanto deve essere esercitato nei limiti della correttezza e degli obblighi collaborativi che devono connotare i rapporti sociali, cosicché deve essere contemperato con l’interesse della società al buon funzionamento dei suoi apparati amministrativi e alla tutela delle informazioni riservate.
Sotto il primo profilo, la società richiesta dell’ispezione deve essere messa in condizione dal socio di poter individuare la documentazione da mettere a disposizione, posto che una generica istanza comporterebbe la necessità di dover rintracciare documentazione così vasta ed imprecisata da sottrarre in modo improprio risorse alla normale gestione dell’impresa.
Sotto il secondo profilo, il ragionevole contemperamento degli interessi può giustificare l’oscuramento di certi dati o l’imposizione di determinate modalità di accesso da parte del giudicante in sede contenziosa, ad esempio esclusivamente mediante professionisti e con imposizione ai medesimi di un vincolo di segretezza e divieto di consegna dei documenti.
Anche la richiesta di notizie circa l’attività liquidatoria rientra nell’ambito del diritto previsto dall’art. 2476, secondo comma c.c., ed il fatto che il socio possa essere informato rispetto a taluni aspetti specifici della gestione non esclude il suo diritto ad ottenere una compiuta informazione rispetto all’intera attività svolta dal liquidatore.
Per quanto concerne il requisito del periculum in mora, va osservato che esso risulta essere connaturato al diritto di ispezione riconosciuto al socio, posto che il protrarsi ingiustificato del diniego di accesso alla documentazione fa emergere il pericolo che ai soci possa essere irrimediabilmente impedito di contrastare con gli strumenti a loro disposizione l’eventuale mala gestio degli amministratori.
L’art. 2711 c.c. in tema di esibizione delle scritture contabili non è di applicazione necessaria
L’art. 2711 c.c., che prevede limitazioni alla consegna di documenti e libri sociali nell’ambito del giudizio civile, consentita soltanto in determinate materie, non costituisce norma di applicazione necessaria ex art. 17 della l. n. 218/1995, in quanto contiene disposizioni di portata meramente processuale, volte a disciplinare l’introduzione nel processo, in determinati casi, di tutta la documentazione di natura contabile e amministrativa attinente alla gestione di una impresa, senza in alcun modo assurgere a norma diretta a perseguire obiettivi di particolare importanza per lo Stato che le ha emanate.
Inammissibilità della richiesta di sospensione della delibera assembleare ex art. 700 c.p.c.
L’art. 2378, co. 3 c.c., richiamato per le s.r.l. dall’ultimo comma dell’articolo 2479-ter c.c., prevede che, con ricorso depositato contestualmente al deposito della citazione avente ad oggetto l’impugnazione della delibera assembleare, l’impugnante possa richiedere la sospensione della delibera impugnata. A fronte di tale previsione, che contempla un apposito rimedio cautelare deputato alla sospensione della delibera contestuale alla proposizione del giudizio di impugnazione, deve essere esclusa, per difetto di residualità, l’ammissibilità di una istanza cautelare ex art 700 c.p.c. con cui venga richiesta in via cautelare – in difetto di instaurazione del giudizio di impugnazione della delibera – la mera sospensione dell’efficacia della delibera assembleare, senza che vi sia stata adeguata prospettazione delle ragioni di eccezionale urgenza che non consentirebbero di attendere l’instaurazione del giudizio di merito per proporre la richiesta di sospensiva.
Concorrenza sleale. Procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e requisiti di applicabilità
In tema di concorrenza sleale, il procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. mira ad assicurare provvisoriamente gli effetti della futura sentenza di merito, con l’unico vincolo della funzionalità del provvedimento a tale necessità. Conseguentemente, al fine di garantire l’effettività della norma, è indispensabile la precisa indicazione della domanda di merito che il ricorrente intende proporre nonché una correlazione fra la domanda cautelare e la domanda di merito di materia, di causa petendi e di petitum.
Di talchè è inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. caratterizzato dall’assenza o dalla carenza di correlazione per materia, causa petendi e petitum tra la domanda cautelare e la domanda di merito, non garantendo gli effetti di future pronunce di accertamento di avvenuta violazione e di condotta risarcitoria.
Richiesta di accesso alla documentazione sociale del socio di S.r.l.
La norma di cui all’art. 2476 comma 2 assolve alla funzione di permettere al socio un controllo sulla società e di consentirgli un esercizio consapevole dei suoi diritti. La portata della suddetta disposizione non si estende soltanto ai “libri sociali”, ma anche a tutti i documenti e alle scritture contabili, ai documenti fiscali e a quelli riguardanti singoli affari sociali. Il riferimento normativo ai “documenti relativi all’amministrazione” appare infatti idoneo a ricomprendere ogni documento concernente la gestione della società quali, ad esempio, la documentazione amministrativo-contabile e la documentazione più prettamente commerciale.
Da un punto di vista processuale, il potere di controllo di cui all’art. 2476 c.c. può essere esercitato anche in via d’urgenza, allorquando coesistono il requisito della verosimile esistenza del diritto ed il fondato motivo di temere che, stante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo rimanga all’esito insoddisfatto. La mera partecipazione alla decisione di scissione da parte del socio che richiede l’accesso alla documentazione sociale non può costituire circostanza idonea a giustificare il diniego alla richiesta di accesso.
È inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. volto a ottenere l’inibizione ex tunc dell’efficacia di una decisione dei soci di s.r.l.
Gli effetti che possono essere assicurati ex art. 700 c.p.c. sono appunto gli effetti che la sentenza di merito produrrà nel mondo materiale e giuridico; non può invece essere anticipato, semplicemente, il pronunciato giudiziale. Fuori dei casi speciali previsti dalla legge (ad esempio, l’accertamento cautelare di non contraffazione, previsto dal codice della proprietà intellettuale) non è ammissibile un provvedimento cautelare di mero accertamento.
La tutela cautelare d’urgenza di un obbligo di facere infungibile indeterminato
Con riguardo alla “utilizzabilità” dello strumento cautelare ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere un “facere infungibile” o il mero accertamento dell’efficacia inter partes di un contratto, a fronte di una prospettazione che si caratterizza per la natura meramente negoziale dei rapporti intercorsi fra le parti e dunque per la natura di mero “inadempimento contrattuale” degli addebiti contestati, l’accertamento della validità e dell’efficacia del contratto concluso inter partes può essere solo incidentale.
Secondo lo schema tipico, un contraente che ritiene di aver diritto ad una prestazione può agire in sede cautelare al fine di veder garantito il risultato (bene della vita) finale dell’accordo, ovvero il trasferimento della proprietà di beni e partecipazioni sociali, risultato rispetto al quale l’azione di merito da proporre dovrebbe essere quella ex art. 2932 c.c., rispetto alla quale una adeguata tutela è offerta dal sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.; ma non certo un facere infungibile indeterminato nel suo preciso oggetto e in quanto tale non coercibile, né in sede ordinaria, né in sede cautelare.
Sulla esperibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per la cancellazione di una società dal registro delle imprese
Il procedimento di iscrizione al Registro delle Imprese di una società a responsabilità limitata è disciplinato dall’art. 2330 c.c., richiamato dall’art. 2463 c.c., il quale prevede che la richiesta sia effettuata dal notaio rogante contestualmente al deposito dell’atto costitutivo e che l’ufficio deve provvedere all’iscrizione verificata la sola regolarità formale della documentazione. Ai sensi dell’art. 2191 c.c. il Giudice del Registro può ordinare la cancellazione dell’iscrizione solo nel caso in cui essa sia stata effettuata senza che ne sussistessero i presupposti formali.
La domanda volta a ottenere con provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. la cancellazione di una società regolarmente iscritta non può trovare accoglimento, in difetto dei presupposti sia processuali (prevedendo l’ordinamento un rimedio processuale tipico per ottenere il medesimo risultato ex art. 2191 c.c.), che di merito.
Sotto tale ultimo profilo, l’iscrizione della società nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva, quanto all’acquisto della personalità giuridica in capo all’ente, e sanante rispetto ad ogni fattispecie di invalidità della società diversa dalle ipotesi di nullità previste dal primo comma dell’art. 2332 c.c..
L’accertamento di una delle ipotesi di nullità previste dal primo comma dell’art. 2332 c.c. non può dar luogo di per sé stesso alla cancellazione della iscrizione dell’ente e, dunque, non ha efficacia ex tunc, ma, più limitatamente, avvia la società allo scioglimento tramite la nomina del liquidatore.
Il rimedio ex art. 2191 c.c., previsto in via generale per la cancellazione di iscrizioni nel registro delle imprese avvenute in assenza delle condizioni di legge, non può che recedere a fronte delle specifiche previsioni di c.d. pubblicità sanante, nelle quali è comunque impedita o limitata ogni riqualificazione ex post, in via interpretativa/valutativa, della fattispecie negoziale sottostante alla iscrizione. Risulta impedito il c.d. controllo qualificatorio sotteso al rimedio ex art. 2191 c.c., il cui esercizio verrebbe a scontrarsi con le esigenze di certezza e di tutela dei terzi sottese appunto alla disciplina in tema di pubblicità sanante.
La domanda con cui il ricorrente chiede al Tribunale di ordinare al conservatore l’annotazione nel registro delle imprese dell’esistenza di una denuncia-querela e la propria estraneità in ordine alla società iscritta è qualificabile ex art. 700 c.p.c. attesa la carenza di altri rimedi tipici, rispetto alla quale va effettuato il vaglio alla stregua dei canoni del fumus boni iuris e del periculum in mora.