Condizione risolutiva e cessione di quote di società a responsabilità limitata
Deve essere respinta la domanda diretta ad ottenere la inefficacia e/o la nullità e/o l’annullabilità o, in subordine, la proroga del termine di avveramento di una condizione risolutiva apposta a un contratto di cessione di quote di S.r.l., condizione in forza della quale si prevedeva la risoluzione del contratto per l’ipotesi della mancata liberazione dei precedenti soci – odierni convenuti alienanti – dalle garanzie personali dagli stessi prestate a favore della stessa società [nel caso di specie, infatti, l’attore pretendeva semplicemente di ottenere l’acquisizione delle quote con riduzione del prezzo convenuto, intendendo quale “prezzo” gli oneri relativi alla realizzazione della condizione pattuita, ma non voleva proporre la domanda di risoluzione del contratto che avrebbe comportato la liberazione dell’attore da ogni onere e la restituzione delle quote compravendute].