Rievocazione di fatti storici e plagio di un lungometraggio in riferimento ad alcune scene di una fiction in onda su Rai Uno
Mentre l’art. 44 l.d.a considera coautori dell’opera cinematografica l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore della musica e il direttore artistico, il successivo art. 45 l.d.a stabilisce che l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica spetta al produttore (co. 1) e che si presume produttore colui che è indicato come tale sulla pellicola cinematografica (co. 2). Quest’ultima disposizione costituisce specifica declinazione, in materia di opere cinematografiche, della presunzione legale relativa prevista dall’art. 8 l.d.a. L’esclusiva riconosciuta dal diritto d’autore riguarda l’opera in quanto rappresentazione ed espressione di idee, sentimenti, conoscenze e realtà, ma non il contenuto o l’idea sottostante all’opera medesima. Di conseguenza, la protezione cade esclusivamente sulla forma rappresentata ed è solo a questa che deve farsi riferimento, non al contenuto o all’idea. Affinché l’opera contestata risulti plagiaria, è necessario che il suo autore si sia appropriato degli elementi creativi, ovvero del nucleo individualizzante dell’opera altrui, rappresentando in modo pedissequo quanto da altri precedentemente ideato ed espresso in una forma determinata e identificabile. Va esclusa, invece, la sussistenza del plagio nel caso in cui la nuova opera dell’ingegno, pur fondandosi sulla stessa idea ispiratrice, si differenzi negli elementi essenziali che ne caratterizzano la forma espressiva, evidenziando uno scarto semantico ed un diverso significato artistico rispetto a quello che aveva l’opera anteriore. In altri termini, il plagio sussiste quando la riproduzione illecita di un’opera da parte dell’altra sia “camuffata” o “mascherata” mediante varianti solo apparenti, come tali scevre di apporto creativo, e dirette solo a nascondere la contraffazione, che lasciano intatto il nucleo creativo dell’opera altrui. Al contrario, non sussiste il plagio qualora le due opere, pur avendo in comune lo stesso spunto o motivo ispiratore, differiscano con riferimento agli ulteriori elementi essenziali e caratterizzanti.
Riguardo alle interviste, occorre distinguere il caso in cui la tutela autorale viene invocata dall’intervistatore o un suo avente causa, da quello in cui venga invocata dall’intervistato. In entrambi i casi, presupposto della protezione del diritto d’autore è che le domande poste dall’autore dell’intervista e/o le dichiarazioni rese dall’intervistato posseggano, come qualsiasi altra opera dell’ingegno, i caratteri di originalità e creatività, quest’ultima sia pure in misura minima. In genere, la qualifica di autore spetta di regola all’intervistatore, ove l’intervista stessa soddisfi i presupposti di creatività richiesti per l’accesso alla tutela propria del diritto d’autore, laddove cioè la sua impostazione e la sua conduzione comportino la capacità di sollecitare risposte tali da rivelare la personalità del l’intervistato al di là dei fatti specifici oggetto della narrazione. L’ipotesi che invece individui nella persona dell’intervistato l’effettivo autore dell’intervista – pure astrattamente possibile – dovrebbe applicarsi a situazioni in cui di fatto l’intervistatore si sia limitato a proporre domande semplici e banali, che costituiscano cioè solo la mera occasione per l’intervistato di spaziare in maniera del tutto autonoma ed imprevedibile su diversi temi al di là delle previsioni ed intenzioni dell’intervistatore stesso, integrando dunque di fatto le risposte così rese un testo sostanzialmente autonomo dalle sollecitazioni ricevute nel corso dell’intervista stessa e dunque del tutto preponderante nel contesto della stessa sul piano della rilevanza e creatività rispetto al contributo effettivo dell’intervistatore. Salvo casi eccezionali, la tutela autorale non comprende, dunque, anche il testo delle dichiarazioni rilasciate dai personaggi pubblici intervistati e i fatti narrati o le frasi pronunciate dalla persona intervistata non rappresentano il frutto di un’attività creativa dell’intervistatore tutelata dal diritto d’autore e possono essere, quindi, liberamente utilizzate da chiunque voglia rievocare quelle determinate vicende, dichiarazioni o espressioni verbali in successive opere dell’ingegno. La mancata menzione delle fonti dalle quali sono state tratte le frasi pronunciate non pregiudica il diritto di riprodurle in opera audiovisiva di altri.
Se due opere audiovisive trattano le medesime vicende biografiche, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’asserito plagio parziale va applicato il principio secondo il quale, in relazione alla rappresentazione di fatti storici e/o biografici, qualora due opere a confronto hanno la stessa matrice storica e si riferiscono a fatti realmente avvenuti, la tutela autorale non attiene al contenuto, ma solo al modo in cui l’accadimento è trattato, ovvero il punto di vista scelto dall’autore e, quindi, la sola estrinsecazione, nella forma d’arte scelta per la rappresentazione dei fatti storici. Per i fatti storici vige il principio della libera rievocazione dei fatti storici, che non sono di per sé monopolizzabili, essendo la tutela del diritto d’autore limitata alle sole scelte formali attraverso le quali l’episodio reale è stato concretamente rappresentato nell’opera cinematografica, ovvero alle tecniche stilistiche e redazionali personali attraverso le quali l’autore dell’opera precedente ha veicolato i medesimi fatti storici o biografici.