L’interruzione dei rapporti commerciali a seguito di inadempimento contrattuale non costituisce atto di concorrenza sleale
In materia Antitrust, qualora nel contratto di fornitura di merci sia espressamente stabilito il divieto di trasferire il bene ad un Paese diverso da quello di destinazione, il solo fatto dell’avvenuto sdoganamento e trasferimento del medesimo presso i magazzini di altro Paese, seppur in via transitoria, implica violazione delle obbligazioni contrattuali e consente alla società fornitrice l’interruzione dei rapporti commerciali, non rilevando tale condotta come rifiuto a contrarre sanzionabile quale atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c.
Abuso di posizione di dominante: valenza probatoria in sede ordinaria del provvedimento AGCM di accoglimento degli impegni; presupposti delle fattispecie dell’imposizione di prezzi iniqui, del rifiuto a contrarre e del margin squeeze; onere di allegazione per il risarcimento del danno antitrust
Il termine di prescrizione dell’azione di risarcimento del danno derivante da un’infrazione continuativa o ripetuta delle norme antitrust inizia a decorrere dopo che la violazione è cessata. [ LEGGI TUTTO ]