Riformulazione del brevetto ex art. 79 c.p.i comma 3
La riformulazione in ogni stato e grado del giudizio ex art. 79 c.p.i., è un potere collegato al diritto sostanziale della parte da esercitarsi personalmente o mediante procuratore speciale, in quanto esulante dallo ius postulandi. Nel momento stesso in cui la parte si avvale del diritto sostanziale di riformulazione del brevetto, il giudice di qualunque grado sia (di merito e di legittimità) non può che prenderne atto, essendosi avuta una limitazione dell’oggetto della domanda mediante disposizione del diritto controverso. Non è questione di mutatio libelli, ma di disposizione del diritto sostanziale, sempre riconosciuta alla parte, purché esercitata con modalità non abusive e compatibilmente con il principio costituzionale del giusto processo, attesi gli accertamenti peritali che normalmente si rendono indispensabili per la natura tecnica della materia successivamente all’esercizio di tale diritto. La facoltà di cui all’art. 79 comma terzo CPI, che esplicitamente riconosce lo ius poenitendi sostanziale, non può essere esercitata in modo abusivo e reiterato, ma deve esserlo sempre secondo i canoni del giusto processo, anche al fine di evitare e scongiurare il più possibile un’eccessiva durata dello stesso, rendendo necessari continui ed iterativi accertamenti peritali sulle riformulazioni via via avanzate. Pertanto, la natura stessa del diritto di cui all’art 79 comma terzo implica che la domanda principale e quelle subordinate non debbano neppure essere esaminate, in quanto ormai superate dall’esercizio del suddetto potere di disposizione del diritto sostanziale sulla privativa industriale.
La limitazione del brevetto in corso di causa non può riguardare la descrizione
Nell’ambito del diritto di limitazione del brevetto di cui all’art. 79 comma terzo c.p.i. esercitato dal titolare nel corso di un giudizio volto all’accertamento della validità del brevetto (già) concesso, la riformulazione può avere ad oggetto le sole [ LEGGI TUTTO ]
Riformulazione del brevetto ex art. 79, III, CPI: natura, presupposti, limiti ed effetti
L’art. 33 c.p.c. non legittima uno spostamento della competenza quando sia proposta una domanda verso un convenuto fittizio, ma tale ipotesi si verifica solo quando la domanda appaia prima facie artificiosa e preordinata al fine [ LEGGI TUTTO ]
Cumulo soggettivo nei giudizi di proprietà industriale e limiti alla facoltà di riformulazione del brevetto
La limitazione sancita dall’art. 33 c.p.c., che consente il cumulo soggettivo in deroga al foro generale dei convenuti solo qualora la causa sia proposta davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di uno di essi, non trova applicazione nei giudizi di proprietà industriale, in quanto [ LEGGI TUTTO ]