Nullità e annullabilità della delibera assembleare di S.p.A.
La delibera assembleare di approvazione del bilancio di una S.p.A. non può essere impugnata per vizi che comportano annullabilità dal socio titolare di una quota rappresentativa del 1,16% del capitale sociale per mancanza del quorum del 5% del capitale sociale – previsto dall’art. 2377, co. 3, c.c. – che legittima il potere di proporre l’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea nelle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
La delibera non può riternesi nemmeno viziata da nullità perché una scorretta ripartizione delle spese e dei costi tra soci (motivo di doglianza del socio) non può configurarsi quale “oggetto impossibile o illecito” ai sensi dell’art. 2379 c.c.