Società di fatto: elementi costitutivi e disciplina della fase di liquidazione
L’esistenza di una società di fatto, nel rapporto fra i soci, postula la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi (fondo comune, esercizio in comune di attività economica, ripartizione dei guadagni e delle perdite, vincolo di collaborazione in vista di detta attività). La mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità) comporta per il giudice del merito l’accertamento aliunde, mediante ogni mezzo di prova previsto dall’ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici, dell’esistenza di una struttura societaria, all’esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l’esercizio in comune di una attività imprenditoriale i cui elementi costitutivi sono: (i) il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all’esercizio congiunto di un’attività economica; (ii) l’alea comune dei guadagni e delle perdite e (iii) l’affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi.
In tema di società di fatto tra consanguinei – fattispecie alla quale può assimilarsi la relazione tra persone che siano legate da stretti rapporti personali affettivi – la prova della esteriorizzazione del vincolo societario deve basarsi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l’intervento del familiare possa essere motivato dal legame personale di famiglia e deporre, invece, nel senso di una sua compartecipazione all’attività commerciale.
La sussistenza del contratto sociale di fatto può risultare, oltre che da prove dirette specificamente riguardanti i requisiti della fattispecie (affectio societatis, costituzione di un fondo comune, partecipazione agli utili ed alle perdite), pure da manifestazioni esteriori della attività del gruppo, quando, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l’esistenza della società anche nei rapporti interni.
I finanziamenti e le garanzie prestate in favore dell’imprenditore, se non sono di per sé idonei ad evidenziare il rapporto sociale fra quest’ultimo ed il finanziatore o garante, specie se giustificabili anche in relazione a vincoli di coniugio o parentela, possono costituire, pure in tal caso, indici rivelatori del rapporto stesso, qualora, alla stregua della loro sistematicità e di ogni altra circostanza del caso concreto, siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell’attività dell’impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali.
Fino a che non è esaurita la fase di liquidazione e non si è verificata l’esistenza di un attivo finale di liquidazione in esito al pagamento di tutti i debiti sociali non è possibile procedere al riparto tra i soci (art 2280 co 1 e art 2282 c.c.) e accertare l’esistenza di un credito del socio a titolo di liquidazione del residuo di liquidazione in proporzione alla sua partecipazione sociale.
Sulle sopravvivenze passive di una s.r.l. cancellata
Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese e in caso di sopravvivenze passive, i creditori sociali possono agire contro i soci, nei limiti di quanto questi abbiano indebitamente incassato come residuo attivo all’esito del riparto finale di liquidazione, e contro i liquidatori, la cui imprudenza e negligenza [ LEGGI TUTTO ]