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3 Giugno 2020

Azione di risarcimento del danno per violazione del diritto della concorrenza ed onere della prova

Nonostante il comma 2 dell’art. 14 del d.lgs. n. 3/2017 stabilisca una presunzione relativa circa l’esistenza del nesso causale tra intesa o pratica vietata dalle norme UE sulla concorrenza e danno, rimane a carico dell’attore l’onere di provare la specifica lesione subita nella propria sfera giuridica (il titolo individuale al risarcimento) e il concreto ammontare del danno subito,

A fronte della perfetta autonomia patrimoniale inerente alla personalità giuridica, è esclusa la legittimazione attiva del socio di una società di capitali per la domanda di risarcimento danni nei confronti del terzo che con il suo comportamento illecito abbia danneggiato la società, con conseguente depauperamento del patrimonio personale dei singoli soci. In caso di danni sociali, il risarcimento compete solo alla società, di modo che per il socio anche il ristoro è destinato a realizzarsi unicamente nella medesima maniera indiretta in cui si è prodotto il suo pregiudizio. Se, al contrario, si ammettesse che i soci di una società di capitali potessero agire per il risarcimento dei danni procurati da terzi alla società, in quanto incidenti su diritti derivanti dalla partecipazione sociale, si configurerebbe un duplice risarcimento per lo stesso danno, non potendosi negare un uguale diritto alla società.