Patto collusivo volto a contenere i costi dell’OPA obbligatoria
L’applicazione del prezzo del consenso per la liquidazione in via forfettaria del danno derivante da inadempimento contrattuale con conseguente violazione dei diritti d’autore
In giurisprudenza è diffuso il riferimento al c.d. prezzo del consenso in relazione al corrispettivo che potrebbe essere richiesto dal titolare del diritto per l’utilizzazione dell’opera (cfr. C. Appello Milano 7.6.2012, C. Appello Milano 24.11.2010, Tribunale Roma 22.4.2008, Tribunale Milano 8.7.2009). Sulla base di tale principio, alla luce della domanda di risarcimento del danno in via forfettaria formulata dalla parte attrice, è equo determinare l’importo dovuto a titolo di risarcimento in misura pari all’importo in precedenza percepito dallo stesso autore per la cessione dei propri diritti alla convenuta, oltre rivalutazione e interessi.
Non risulta doverosa l’applicazione di una maggiorazione alla royalty ricavabile dall’analisi di mercato, per il fatto che il contraffattore non assume gli stessi costi e rischi di un legittimo licenziatario. Non vi sono, infatti, nel nostro ordinamento, specifici riferimenti normativi da cui dedurre la doverosità della maggiorazione della royalty media di settore, considerato che l’art. 125, comma 2, CPI, cui è raffrontabile l’art. 158 L. 633/41, si limita a dettare una regola di semplificazione della valutazione equitativa per le ipotesi in cui sia difficile determinare l’importo effettivo del danno.
(Nel caso di specie l’attrice, l’erede universale del regista di un’opera teatrale, ha chiesto che l’entità del danno venisse determinata in via equitativa alla luce dell’intervenuta perdita di chance in relazione all’importo che avrebbe potuto percepire se la convenuta non avesse violato i propri obblighi contrattuali).
Contegno del licenziatario alla scadenza della licenza e responsabilità per l’illecita successiva circolazione di opera dell’ingegno
Il licenziatario che, scaduta la licenza, non abbia venduto o commercializzato opere del licenziante e/o autorizzato terzi a diffonderle, essendosi, all’opposto, diligentemente adoperato per porre fuori dal mercato dette opere, non può ritenersi responsabile di alcuna relativa illecita distribuzione.
La “grave difficoltà” di provare il danno dà ingresso al giudizio equitativo; occorre, tuttavia, che si tratti di impossibilità o difficoltà di prova sull’ammontare e non sull’esistenza del danno; in altre parole, occorre che l’evento lesivo sia certo ma sia incerta la sua estensione o l’estensione dei suoi effetti economici negativi.
La valutazione equitativa del danno non deve sopperire all’inerzia del danneggiato, nel senso che, se il danneggiato, pur avendone la possibilità, omette di provare elementi utili per la determinazione del danno, il giudice deve tener conto solo degli elementi provati e di quegli elementi che per la loro notorietà non hanno bisogno di prova.
Metodi di quantificazione del danno per illecita prosecuzione dell’attività di impresa di società in stato di scioglimento
L’entità del risarcimento del danno gravante in capo all’amministratore di s.r.l. che in presenza di azzeramento del capitale sociale non abbia posto in essere gli adempimenti previsti dall’art. 2482 ter cov.civ. non è dato in via equitativa dalla differenza tra l’attivo ed il passivo fallimentare, ma dal raffronto tra il patrimonio netto alla data in cui avrebbe dovuto porre in essere gli adempimenti di cui all’art.2482 ter cod.civ. e il risultato dato dalla differenza tra l’attivo e il passivo fallimentare.
Intersezione della tutela del design industriale, delle opere dell’ingegno e della concorrenza sleale per statuette di ceramica
Anche in presenza di prodotti diversi, sussiste il carattere individuale ai sensi dell’art. 33 c.p.i. quando i diversi prodotti siano connotati da uno stile inconfondibile, oltre che da una riconosciuta qualità, sia con riferimento ai [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità degli amministratori di s.r.l. per violazione dell’art. 2486 c.c.
E’ illegittima ex art. 2486 c.c. la prosecuzione dell’ordinaria attività d’impresa da parte degli amministratori di s.r.l., qualora dal bilancio emerga la integrale perdita del capitale sociale e i soci non pongano rimedio al deficit patrimoniale della società.
Azione di responsabilità verso gli amministratori e quantificazione del danno
L’azione svolta dal Fallimento ex art. 146 l. fall. cumula l’azione di responsabilità sociale (art. 2393 c.c.) e dei creditori (artt. 2394 e 2394 bis c.c.), cosicché, con riferimento alla consumazione del termine prescrizionale, occorre verificare se esso si sia perfezionato con riferimento ad entrambe le azioni di cui si discute, negandosi l’estinzione del diritto risarcitorio quando il perfezionamento non si sia verificato almeno con riferimento ad una delle due.
Illiceità dello storno dei dipendenti e della clientela del concorrente e risarcimento del danno
Il reclutamento arrembante e duraturo, mirato soprattutto o soltanto sul personale di un ben individuato concorrente, [ LEGGI TUTTO ]
Certificazioni di biodegrabilità e concorrenza sleale
E’ legittimata ad agire attivamente in giudizio per i propri membri ai sensi dell’art. 2601 c.c. l’associazione che raggruppi un numero consistente di società facenti parte del settore e fra queste alcune notoriamente di grande importanza, per contrastare una condotta [ LEGGI TUTTO ]
Natura del rapporto tra organo gestorio e società, giusta causa di revoca e risarcimento del danno
Il rapporto di amministrazione costituisce non un mandato, ma una figura di contratto a sé stante. Gli amministratori, a differenza dei mandatari, sono tenuti a compiere non solo singoli e ben delimitati atti giuridici, ma una complessa attività di gestione, con la precisazione che nell’attività tipica degli amministratori rientrano non soltanto la gestione routinaria dell’impresa, ma anche le scelte strategiche più importanti.
Il rapporto che lega l’amministratore alla società è un rapporto di immedesimazione organica, che non può essere qualificato né tout court solo come mandato né come rapporto di lavoro subordinato né come collaborazione continuata e coordinata, rientrando invero le prestazioni dell’amministratore piuttosto nell’area del lavoro professionale autonomo.
Detto rapporto, sicuramente di natura contrattuale, [ LEGGI TUTTO ]