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Abuso della clausola simul stabunt simul cadent e diritto al risarcimento dell’amministratore

La clausola simul stabunt simul cadent assolve la finalità di mantenere costanti gli equilibri originari propri del CdA, fungendo da deterrente alla disgregazione dell’organo gestorio poiché ciascun amministratore è consapevole che le dimissioni di uno o di alcuni degli altri determinano la decadenza dell’intero consiglio e, al contempo, può contribuire a quella decadenza, quando in disaccordo con gli altri.

La clausola in parola può prestarsi altresì a un uso strumentale e/o abusivo laddove le dimissioni degli amministratori siano dettate prevalentemente dallo scopo di provocare la decadenza del CdA, al fine di rimuovere gli amministratori non graditi dalla carica gestoria, in modo tale da evitare la corresponsione del risarcimento del danno che ad essi sarebbe spettato ove revocati in assenza di giusta causa ai sensi dell’art. 2383, co. 3, c.c.

Incombe sull’amministratore che lamenta la sussistenza di una revoca illegittima la prova del collegamento oggettivo e soggettivo tra le dimissioni dei consiglieri che hanno perfezionato la fattispecie statutaria della decadenza dell’intero consiglio e la successiva immediata nomina di un nuovo consiglio composto da tutti i precedenti componenti meno l’attore, nonché la prova della sua esclusiva finalizzazione all’estromissione dello stesso dal collegio degli amministratori e quindi all’ottenimento in via indiretta del risultato di revocarlo in assenza di giusta causa.

Il danno da liquidare all’amministratore è rappresentato dal lucro cessante, consistente nella mancata percezione dei compensi che allo stesso sarebbero spettati ove non fosse cessato dalle proprie funzioni per via dell’operatività della clausola innescata. Per quanto concerne, invece, il danno all’immagine, esso è danno-conseguenza che per essere risarcito necessita di essere allegato e provato, non essendo sufficiente la mera allegazione dello stesso, giacché la liquidazione del medesimo necessita di essere compiuta sulla scorta del concreto pregiudizio patito e provato dal soggetto che lo invoca.