Compenso dell’amministratore; rapporti tra processo penale e civile
Nelle società per azioni il compenso per gli amministratori è cristallizzato, ai sensi dell’art. 2389 c.c., all’atto della loro nomina o dall’assemblea dei soci. Sul punto, la disciplina codicistica si limita a fornire le modalità con le quali fissare i compensi degli amministratori determinati dall’assemblea, ai sensi degli artt. 2364 e 2389 c.c., senza fare alcun riferimento ai parametri da seguire circa la determinazione del quantum. Da ciò consegue che la determinazione di compensi congrui o ragionevoli non costituisce oggetto di un espresso obbligo di legge, né l’assetto normativo individua i criteri in base ai quali tale adeguatezza può in concreto essere accertata, spettando al soggetto che allega l’irragionevolezza fornire una stringente prova delle proprie doglianze.
Le prove assunte in sede penale rispetto a fatti costitutivi identici, costituiscono elementi di prova liberamente valutabili dal giudice in sede civile.
Nell’ambito del giudizio civile per il risarcimento del danno, il condebitore solidale può opporre al creditore la sentenza penale di assoluzione pronunciata nei confronti di altro condebitore, a meno che essa non sia fondata su ragioni personali dell’altro condebitore.
Responsabilità dell’amministratore per inadempimento della società
L’esito negativo dell’iniziativa imprenditoriale non può essere ex se indice del compimento di atti di mala gestio da parte dell’organo amministrativo, essendo onere del creditore danneggiato allegarli [ LEGGI TUTTO ]
Certificazioni di biodegrabilità e concorrenza sleale
E’ legittimata ad agire attivamente in giudizio per i propri membri ai sensi dell’art. 2601 c.c. l’associazione che raggruppi un numero consistente di società facenti parte del settore e fra queste alcune notoriamente di grande importanza, per contrastare una condotta [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità dell’amministratore di srl nei confronti dei terzi. Applicazione della clausola di foro competente.
Non può ricavarsi la responsabilità dell’amministratore di s.r.l. nei confronti di un terzo in ragione dell’inadempimento contrattuale della società dallo stesso amministrata, dovendosi invece dimostrare il diverso presupposto della condotta illecita, dolosa o colposa, al quale è conseguito il danno diretto subito dall’attore.
La clausola di foro contenuta in un contratto tra due società non produce effetti quando una di queste agisca per far valere la responsabilità dell’amministratore dell’altra per danni cagionati da quest’ultimo.