Scioglimento per il decorso del termine ed estinzione della società
La scadenza del termine di durata della società è causa di scioglimento dell’ente ai sensi dell’art. 2484, n. 1, c.c. e non determina la sua estinzione, imponendo piuttosto agli amministratori, ai sensi del successivo art. 2485 c.c., di procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell’articolo 2484 c.c. salva la loro personale e solidale responsabilità per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi. Solo dalla cancellazione dal registro delle imprese, che ha natura costitutiva, consegue l’estinzione a norma del successivo art. 2495 c.c.
Modifica della transazione intervenuta dopo la scadenza del termine
È valida la modifica di una transazione che sia intervenuta dopo la scadenza dell’originario termine a condizione che le parti nell’atto di modifica diano espressa evidenza della loro concorde volontà di considerare, alla data originaria di scadenza, la transazione ancora valida ed efficace.