Inammissibilità della querela di falso avverso scrittura privata
Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all’art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. La querela di falso civile ha, infatti, la finalità di privare il documento della sua efficacia probatoria privilegiata ed è ammissibile solo avverso il documento o la scrittura che ne siano dotati non essendo affatto necessaria per contestare ed accertare la non corrispondenza al vero delle risultanze di scritture che non fanno piena prova fino a querela di falso.