Distinzione tra opera fotografica e semplice fotografia e titolarità dei relativi diritti di natura patrimoniale
Gli aspetti di originalità e creatività che risultano indispensabili per riconoscere alle fotografie la piena protezione di cui all’ art. 2 l. aut. debbono trascendere la buona tecnica fotografica, ma trasmettere emozioni che vadano oltre i soggetti o gli oggetti ritratti e, in definitiva, esprimere in modo assolutamente caratteristico ed individualizzante la personalità dell’autore.
Alla qualificazione delle immagini fotografiche come semplici fotografie e non come opere dell’ingegno consegue che tutti i diritti di carattere patrimoniale ad esse inerenti sorgono in capo al committente in modo automatico e non in via derivativa.
La tutela della semplice fotografia e tutela autorale: il carattere creativo; diritti morali e patrimoniali
Qualora la fotografia sia caratterizzata da un’elevata professionalità nella cura dell’inquadratura e dalla capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato ma non dall’esplicazione dell’originale interpretazione personale dell’autore, sulla stessa potranno essere vantati solo i diritti connessi ex art. 87 ss. l.d.a.. La capacità professionale del fotografo o l’alta qualità tecnica di [ LEGGI TUTTO ]