I presupposti per il sequestro conservativo in assenza di scritture contabili
Al fine di ottenere una tutela anticipata mediante il sequestro conservativo per la futura azione di responsabilità verso gli amministratori ai sensi dell’art. 146 l.f. per la continuazione dell’attività sociale nonostante la perdita integrale del patrimonio, il Curatore deve provare, quanto meno, che lo sbilancio fallimentare, in assenza di scritture contabili, sia stato determinato dalla condotta dell’amministratore verso cui l’azione è rivolta.
Il Curatore, per assolvere l’onere probatorio di cui sopra, deve provare la perdita patrimoniale attraverso un confronto dei patrimoni rettificati in ottica liquidatoria, previa detrazione dei costi ineludibili, per tutto il periodo individuato, ricostruzione che può essere fornita anche attraverso una relazione tecnica di parte i cui contenuti andranno, comunque, valutati alla luce del contraddittorio tra le parti.
Domande di revoca cautelare dell’amministratore e sequestro conservativo e mancata prova del danno
L’azione sostitutiva del socio di s.r.l. ex art. 2476, co. 3, c.c. ha la stessa natura dell’azione sociale, e dunque carattere contrattuale, onde il socio deve allegare, con sufficiente determinatezza, l’addebito e fornire prova del danno e del nesso causale fra illecito e danno; spettando invece agli amministratori fornire la prova di assenza di colpa o di buon operato.
Revoca e modifica del sequestro conservativo disposto ante causam
Sulla prescrizione dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146, co. 2, l.fall. cumula in sé le diverse azioni previste in base all’attuale formulazione dall’art. 2476 co. 2 e co. 6, c.c., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, che, seppur cumulate in un’unica domanda, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte, sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, attesa la natura contrattuale della prima ed extracontrattuale della seconda, differenti essendo, dunque, la distribuzione dell’onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili e il regime di decorrenza del termine di prescrizione.
Sotto tale ultimo profilo, entrambe le azioni si prescrivono ai sensi dell’art. 2949 c.c. nel termine di cinque anni, ma, mentre il decorso della prescrizione quinquennale dell’azione sociale di responsabilità è dalla data del fatto dannoso e a esso si applica la sospensione prevista dall’art. 2941, n. 7, c.c., con la conseguenza che la prescrizione rimane sospesa tra le persone giuridiche e i loro amministratori finché sono in carica per le azioni di responsabilità contro di essi, nell’azione dei creditori sociali la prescrizione di cui all’art. 2949, co. 2, c.c. decorre dal momento in cui l’insufficienza patrimoniale si è manifestata come rilevante, ossia dal momento in cui i creditori abbiano potuto avere contezza dell’insufficienza patrimoniale, momento che, in caso di fallimento, si presume coincidere con la dichiarazione di insolvenza della società debitrice, salva prova contraria.
La prescrizione delle azioni di responsabilità contro gli organi sociali: decorrenza e specificità
L’azione di responsabilità proposta dal curatore fallimentare, pur cumulando in sé i profili propri sia dell’azione di responsabilità sociale che dell’azione dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali, implicando quindi una modifica della legittimazione attiva, non muta tuttavia la natura giuridica e i presupposti delle due azioni, che rimangono diversi e indipendenti, essendo quindi diversi, rispetto a ciascuna di esse, i principi che regolano la ripartizione dell’onere della prova e la disciplina della prescrizione.
Tanto l’azione sociale di responsabilità quanto l’azione dei creditori si prescrivono in cinque anni. Tuttavia, mentre il decorso della prescrizione quinquennale dell’azione sociale di responsabilità è regolato dal principio secondo cui essa non decorre sino a quando l’organo amministrativo rimanga in carica, in forza del disposto dell’art. 2941, n. 7, c.c., con la conseguenza che la prescrizione prevista dall’art. 2949, co. 1, c.c. rimane sospesa tra le persone giuridiche e i loro amministratori finché sono in carica per le azioni di responsabilità contro di essi, nell’azione dei creditori sociali il dies a quo della prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2949, co. 2, c.c. decorre dal momento in cui i creditori abbiano potuto avere contezza dell’insufficienza patrimoniale, momento che, in caso di fallimento, si presume coincidere con la dichiarazione di insolvenza della società debitrice, salva prova contraria; ricadendo sull’amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito.
La conversione del sequestro conservativo in pignoramento
Ai sensi dell’art. 686 c.p.c. il sequestro conservativo si converte in pignoramento nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva (o un lodo esecutivo). Pertanto, dopo tale momento non vi è più sequestro, né materia di decisione del giudice che lo ha emesso ex art. 669 novies c.p.c. Gli effetti della mancata ottemperanza alle prescrizioni dell’art. 156 disp. att. c.p.c. riguardano la sola procedura esecutiva.
Legittimazione e presupposti per il sequestro conservativo strumentale all’azione di responsabilità degli amministratori
Discutendosi di azione di responsabilità proposta contro ex amministratori di una s.r.l., il socio può agire come sostituito processuale della società ex art. 2476, co. 3, c.c. e tale legittimazione straordinaria si estende non solo all’azione di merito, ma anche ai provvedimenti cautelari volti a garantirne la fruttuosità.
Ai fini della concessione del sequestro conservativo non è necessario che il credito risarcitorio che si intende far valere nel giudizio di merito sia esattamente determinato nel suo ammontare, ma è sufficiente una sommaria delibazione in merito alla verosimiglianza del quantum allegato dal creditore che chiede la misura cautelare, che deve essere negata soltanto laddove si sia al cospetto di un credito meramente ipotetico ed eventuale.
In relazione al presupposto del periculum in mora, il sequestro conservativo presuppone la sussistenza del fondato timore del creditore di perdita della garanzia patrimoniale generica e che quest’ultimo può desumersi dalla sussistenza sia di elementi oggettivi, come la sproporzione tra il patrimonio del debitore e l’ammontare del credito, sia di elementi soggettivi, come il compimento da parte del debitore di atti distrattivi del proprio patrimonio. Tali elementi non devono necessariamente concorrere, essendo sufficiente la sussistenza di anche uno solo di essi. Per quanto riguarda gli elementi soggettivi, la gravità degli illeciti gestori costituisce un elemento che induce a ritenere verosimile che gli amministratori non dedicheranno miglior cura a preservare i propri patrimoni al fine di soddisfare le ragioni di credito della società.
Ai fini della quantificazione del danno è necessario raffrontare il patrimonio del danneggiato effettivamente risultante a seguito dell’illecito con quello che sarebbe stato il patrimonio del danneggiato ove il danneggiante non avesse tenuto la condotta illecita, in modo tale da porre a carico del danneggiante tale differenza e da neutralizzare sul piano risarcitorio le conseguenze negative della condotta illecita, in applicazione della c.d. differenztheorie. [Nel caso di specie il Tribunale ha ricompreso nelle voci di danno non solo i compensi netti erogati agli amministratori resistenti, ma anche le somme che la società ha corrisposto all’erario e agli enti previdenziali a titolo di trattenute effettuate sui compensi lordi, in quanto importi che la società non sarebbe stata chiamata a versare e che non sarebbero usciti dalle casse sociali laddove gli amministratori si fossero astenuti dall’autoliquidarsi compensi in assenza di una valida delibera assembleare].
Con specifico riferimento alla responsabilità dell’amministratore per i danni cagionati alla società amministrata a fronte di somme fuoriuscite dall’attivo della società senza una specifica giustificazione, la società che agisca per il risarcimento del danno può limitarsi ad allegare l’inadempimento, consistente nella distrazione di dette risorse, mentre compete all’amministratore la prova del corretto adempimento e dunque della destinazione del patrimonio all’estinzione di debiti sociali oppure allo svolgimento dell’attività sociale.
Reclamo avverso l’ordinanza cautelare di sequestro conservativo ante causam
Determinazione del valore della quota del socio defunto tenendo conto della fiscalità latente sulle rettifiche del patrimonio netto
La morte del socio produce come effetto ex lege lo scioglimento del rapporto tra tale socio e la società e fa sorgere in capo agli eredi il diritto di ottenere dai soci superstiti la liquidazione della quota, ossia il diritto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota, da determinarsi in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento (art. 2289 c.c.), ossia in base alla effettiva consistenza della società a tale data. Ne consegue che ai fini della liquidazione della quota si deve tener conto del patrimonio netto rettificato, in aumento o in diminuzione, in funzione delle differenze riscontrabili tra i valori correnti degli elementi dell’attivo e del passivo e i corrispondenti valori contabili.
In ipotesi di rettifiche in aumento degli elementi dell’attivo si deve tener conto degli effetti della fiscalità latente sulle rettifiche apportate. Infatti, se si prende a riferimento il valore del bene nel mercato, non si possono non considerare le passività fiscali che incidono sul valore di quel bene nel mercato, dal momento che nel mercato il valore monetario/economico effettivo ricavabile dal bene è quello che risulta al netto della imposizione fiscale. Ciò determina, pertanto, la necessità di stimare il carico fiscale sulle plusvalenze che emergono in sede di rideterminazione dei valori patrimoniali a valori correnti dei beni sociali. Detta necessità non si fonda su una prognosi circa la possibile/probabile vendita in futuro del bene da parte della società, ma entra in considerazione come un elemento per stabilire a una certa data il valore effettivo di mercato del bene.
Il carico fiscale sulle eventuali plusvalenze che emergono in sede di rideterminazione dei valori patrimoniali a valori correnti, dato dalla c.d. fiscalità latente, va stimato, pur trattandosi di imposte differite e solo potenziali, secondo la normativa fiscale vigente (OIC 25, par. 23), e ai fini del loro ammontare si deve tenere conto anche di fattori contingenti come la previsione di aliquote agevolate.
Efficacia dell’ordine di rilascio contenuto in una pronuncia di rilascio di immobile
L’ordine di rilascio contenuto in una sentenza di condanna al rilascio di un immobile spiega efficacia nei confronti non solo del destinatario della relativa statuizione, ma anche di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui la sentenza stessa venga coattivamente eseguita, non potendo l’ordine de quo venir contrastato in forza di un eventuale titolo giustificativo della disponibilità del bene in contestazione diverso da quello preso in esame dalla pronuncia giurisdizionale.