Contratto di cessione delle participazioni sociali e competenza della sezione specializzata in Materia d’Impresa
Le controversie inerenti al contratto di cessione delle partecipazioni sociali radicano la competenza della sezione specializzata in materia d’impresa solo ed esclusivamente se il detto contratto costituisce l’oggetto del giudizio, quindi, solo quando il thema decidendum è costituito dalla validità e/o dall’efficacia del contratto di cessione delle quote societarie. Nell’accezione di “rapporti societari” dunque non può esservi inclusa la fattispecie del semplice inadempimento contrattuale concernente il mancato pagamento di un credito legato al contratto di cessione delle quote di s.r.l.
La competenza della Sezione specializzata imprese deve essere determinata in base all’oggetto della controversia, dovendo sussistere per la sua affermazione un legame diretto tra questo, le partecipazioni sociali ed i rapporti societari, alla stregua del criterio generale del “petitum” sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della “causa petendi”, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Per petitum sostanziale si intende l’intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio. Pertanto, il Tribunale delle Imprese è competente quando la lite ha un fondamento endosocietario, ossia ha come oggetto vicende in grado di incidere e modificare concretamente la struttura della società, dei rapporti societari e quindi la vita sociale stessa [nella specie il Tribunale ha escluso la competenza della SS.II., le parti attrici non lamentando l’invalidità del contratto con cui le quote sono state trasferite, al contrario considerato regolarmente perfezionato, lamentando piuttosto il mancato pagamento di un credito collegato alla cessione delle quote].
La competenza tabellare del giudice onorario nell’ambito delle Sezioni specializzate del Tribunale di Milano
La circostanza che le parti del contratto oggetto del giudizio siano due società non vale a modificare l’oggetto della domanda che riguarda l’efficacia di un contratto di compravendita aziendale e non una questione di natura societaria restando quindi ferma la competenza del giudice onorario assegnato alle Sezioni specializzate del Tribunale di Milano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 61 della circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2014/2016.
Riparto di competenza tra sezione ordinaria e sezione specializzata
La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate in materia di impresa e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale implica l’insorgere di una questione di competenza e non la mera ripartizione degli affari giurisdizionali all’interno del medesimo ufficio. Infatti, [ LEGGI TUTTO ]