Competenza e rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa
Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario. Rientra, invece, nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita.
La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie
La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio.
Causa di garanzia contro società estera e competenza territoriale delle Sezioni Specializzate in materia di impresa
La competenza territoriale per le cause di garanzia proposte contro società con sede all’estero, anche aventi sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, che ricadono nella competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa, non è regolata dall’art. 4, comma 1 bis, bensì dall’art. 3, comma 3, D. Lgs. n. 168/2003. Infatti, l’art. 4, comma 1 bis, D. Lgs. n. 168/2003 menziona unicamente l’art. 33 c.p.c., omettendo qualsiasi riferimento ai casi disciplinati dall’art. 32 c.p.c. Tale omissione non può essere considerata frutto di mera dimenticanza, essendo piuttosto indicativa dell’intenzione del legislatore di non estendere la competenza esclusiva delle undici Sezioni specializzate al di là dell’ipotesi di cumulo soggettivo; ed invero, nelle materie devolute alle Sezioni specializzate la connessione (sussistente in particolare tra la causa di garanzia, sia propria che impropria, e la causa principale) è espressamente e separatamente regolata dall’art. 3 comma 3 del D.Lgs. n. 168/2003. [Il Tribunale di Bologna ha così ritenuto che la causa di garanzia proposta nei confronti di una società estera, appartenesse alla propria competenza e non a quella del Tribunale di Genova, in applicazione dell’art. 3, comma 3, D. Lgs. n. 168/2003].
La decisione di distribuire gli utili è rimessa alla maggioranza dei soci
Non è ravvisabile alcuna violazione di legge né di statuto, nell’ipotesi di distribuzione di utili in difformità rispetto a una disposizione statutaria, ma comunque approvata dall’assemblea (e prima di questa dal consiglio di amministrazione e dal collegio sindacale). Va in proposito sottolineato che nelle società per azioni, a norma dell’art. 2433 c.c. anche nel testo pre-riforma, la competenza a deliberare la distribuzione degli utili è riservata all’assemblea dei soci, che decide secondo le maggioranze di legge e di statuto; analoga previsione è contenuta nell’art. 2478 bis, comma 3, c.c., con riguardo alle società a responsabilità limitata. La decisione di distribuire utili è quindi rimessa alla maggioranza dei soci, che potrebbe anche legittimamente deliberare di accantonarli o di destinarli ad aumento di capitale; rientra, infatti, nei poteri dell’assemblea la facoltà di disporre la ripartizione degli utili ovvero di destinarli ad altro impiego o di differirne la distribuzione.
Rapporto tra procedimento cautelare di descrizione e proposizione di questione di legittimità costituzionale
Nell’ambito di un giudizio cautelare all’interno del quale venga proposta questione di legittimità costituzionale, posto che il Giudice – qualora ritenga la questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata e rilevante – in presenza del periculum in mora ben può [ LEGGI TUTTO ]
Compravendita di quote, obblighi di garanzia e risarcimento danni per relativo inadempimento
In tema di compravendita di partecipazioni societarie la domanda risarcitoria per inadempimento agli obblighi di garanzia contrattualmente assunti dall’alienante (diversa dalle domande inerenti alla esecuzione della cessione delle quote e alla risoluzione del contratto) non è devoluta alla competenza per materia delle Sezioni Specializzate in materia d’impresa ex art. 3 co. 2° del d. lgs. n. 168/2003 e deve pertanto esser decisa dal Tribunale in composizione monocratica (nella specie l’attore, non proponendo richiesta di risoluzione per inadempimento della cessione delle quote della società acquistata, lamentava di avere subito danni, perché la società ceduta aveva dovuto far fronte a ingenti pagamenti in relazione alla propria attività d’impresa, che non era stata in grado di onorare, finendo per essere dichiarata fallita).
Storno di agenti e migrazione di clientela: profili di illiceità e metodi di risarcimento del danno
Qualora parte attrice si dolga esclusivamente di profili di concorrenza sleale c.d. pura, non interferente con i diritti di proprietà industriale, la competenza appartiene al Tribunale in composizione monocratica e, [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità per abusiva interruzione delle trattative e individuazione del foro competente
In tema di competenza territoriale correlata al criterio del “forum destinatae solutionis”, il domicilio del creditore, come luogo nel quale deve essere adempiuta l’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, ai sensi del terzo comma dell’art. 1182 cod. civ., [ LEGGI TUTTO ]
Competenza del Tribunale delle Imprese per violazione del divieto di concorrenza dell’amministratore
La violazione del divieto di concorrenza statutario comporta una lesione diretta del patrimonio della società e legittima la stessa alla proposizione dell’azione di risarcimento dei danni, la quale è diretta a far valere la responsabilità dell’amministratore, per la violazione di un dovere (il non fare concorrenza) inerente la sua carica. Pertanto, la relativa azione deve essere qualificata come azione di responsabilità nei confronti di un componente dell’organo amministrativo rientrante tra le controversie di cui alla lett. a) del comma 2 dell’art. 3 del d.lgs. 168/2003.
Ambito di competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa
I rapporti societari tra socio e cooperativa disciplinati dagli artt. 2511 e ss. c.c. sono, ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 168/2003, di competenza della sezione specializzata in materia di imprese.