Il marchio come firma di un’opera e lo stato soggettivo per l’inibitoria
Il marchio è un segno distintivo di un prodotto, che rende riconoscibile il suo produttore. Non costituisce contraffazione di marchio l’utilizzo della componente figurativa di un marchio, anche se registrato, ove esso sia utilizzato non in funzione di marchio, ma abbia finalità meramente illustrative (ferma restando l’illecito utilizzo di opere altrui).
Riprodurre l’opera altrui, utilizzandola a fini commerciali senza alcuna autorizzazione dell’autore, costituisce un plagio, ossia un atto illecito; e tanto più integra l’illecito riprodurre la stessa opera dopo aver cancellato la firma dell’autore.
Cancellare il marchio, fosse esso nominativo o figurativo e che in relazione all’opera rappresenta la firma dell’autore, integra violazione non solo del diritto di sfruttamento economico dell’opera ma anche del diritto morale, poiché significa occultarne volontariamente la paternità.
È da presumere che un distributore titolare di un marchio si informi della provenienza dei prodotti da distribuire anche con il proprio segno distintivo.
La tutela del diritto d’autore e dei segni distintivi prescinde dallo stato soggettivo di chi ha partecipato alle contraffazioni, talché è possibile inibire la reiterazione di condotte di concorso anche a chi le abbia poste in essere incolpevolmente ignorando la sussistenza di una contraffazione; ma questo vale in un giudizio di merito, al quale il concorrente inizialmente di buona fede abbia dato causa alimentando in qualche modo la controversia tra le parti (mentre potrebbe non ravvisarsi alcun interesse apprezzabile a ottenere una inibitoria nei confronti di chi abbia subito riconosciuto il diritto altrui e si sia immediatamente e definitivamente astenuto da altre condotte lesive).
Uno stato soggettivo di assoluta buona fede, da parte di chi non aveva alcun motivo per sospettare una contraffazione, o era addirittura nell’impossibilità materiale di riconoscerla, non consente di ravvisare rischi di reiterazione di condotte lesive dei diritti d’autore del ricorrente; e ciò porta a escludere, quanto meno, l’urgenza di un provvedimento cautelare che inibisca la loro commercializzazione.
Non ha ragion d’essere un ordine di pubblicazione del dispositivo sul sito web e sulle pagine social del ricorrente, che può liberamente procedervi nel rispetto della riservatezza delle parti diverse dai diretti concorrenti al plagio.
Sfruttamento economico da parte del datore di lavoro del software sviluppato dal dipendente
La ratio dell’art. 12 bis l.d.a. è quella di riservare al datore di lavoro il diritto di utilizzazione economica (ovviamente fatta salva la paternità) del prodotto dell’ingegno del proprio lavoratore, laddove quest’ultimo sia stato assunto proprio a tale fine. Se il dipendente, al di fuori della riserva prevista dall’art. 12 bis nel caso in cui il prodotto dell’ingegno sia direttamente funzionale alla sua stessa assunzione, mette a disposizione, gratuitamente, la propria invenzione al datore di lavoro, viene meno qualsiasi tipo di illecito. Ciò in virtù del consenso dell’avente diritto su una situazione giuridica disponibile, per tale motivo contrasterebbe con il canone di buona fede contrattuale pretendere successivamente, ed ex post, un risarcimento o un compenso per ciò che era stato liberamente messo a disposizione.
L’uso a fini commerciali di opere audiovisive di terzi esclude l’applicabilità delle eccezioni ai diritti autorali previste dagli articoli 65 e 70 legge diritto d’autore ed è qualificabile come atto di concorrenza sleale
Il soggetto che direttamente sceglie e gestisce i contenuti che immette all’interno del proprio portale, risponderà degli stessi secondo le comuni regole di responsabilità e non potrà beneficiare del regime previsto dagli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 70 del 2003 per gli internet service provider, né delle scriminati definite agli artt. 65 e 70 LdA. [ LEGGI TUTTO ]
Il diritto d’autore nell’ambito di un contratto di lavoro autonomo
In analogia con gli artt. 12 bis e ter della l.d.a., che prevedono che l’opera realizzata dal lavoratore dipendente, nell’esercizio delle sue mansioni, appartenga al datore di lavoro, si può ricavare il principio generale per cui [ LEGGI TUTTO ]
Comunione del diritto di utilizzazione economica dell’opera cinematografica
Quando i diritti immateriali di utilizzazione economica delle opere cinematografiche sono in comunione ex art. 1100 e segg. c.c, deve ritenersi che [ LEGGI TUTTO ]
Limiti all’utilizzo del patronimico – e dell’opera d’arte grafica – altrui a seguito della cessione dei relativi diritti di sfruttamento economico
Le contrapposte e speculari domande di accertamento positivo e negativo di contraffazione devono ritenersi legate da un rapporto di continenza tra loro, ove non sussista una relazione di litispendenza a causa della parziale diversità dei soggetti coinvolti nelle due cause; pertanto, la domanda di accertamento negativo [ LEGGI TUTTO ]
Diritto d’autore ed elaborazione creativa di opera architettonica. Conseguenze della violazione del diritto morale
Costituiscono violazione dei diritti garantiti dall’art. 4 l.d.a. all’autore dell’opera (anche architettonica) tanto la contraffazione – nella quale deve intendersi inclusa la riproduzione dei tratti essenziali dell’opera in quella successiva, anche in presenza di differenze di dettaglio –, quanto l’elaborazione creativa della stessa. [ LEGGI TUTTO ]
Opere dell’ingegno e titolarità in capo al datore di lavoro dei diritti patrimoniali e morali d’autore
Il diritto patrimoniale d’autore può ben competere anche a una persona giuridica. Se è vero che il titolo di acquisto – a titolo originario – del diritto d’autore, ossia la creazione dell’opera dell’ingegno presuppone normalmente una persona fisica, si deve ritenere che, pur in assenza di una norma generale regolatrice, il datore di lavoro acquisti in via automatica, salvo patto contrario, il diritto esclusivo di utilizzazione economica di qualsiasi opera dell’ingegno creata dal lavoratore dipendente nell’espletamento delle proprie mansioni, essendo questa espressione di un principio generale del nostro ordinamento (art. 64 c.p.i.). [ LEGGI TUTTO ]
Limiti alla trasmissione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell’opera
In tema di cessione del diritto di utilizzazione e sfruttamento economico di un’opera deve essere condiviso l’orientamento, giurisprudenziale e dottrinale, secondo il quale [ LEGGI TUTTO ]