Efficacia dell’impegno del socio a sottoscrivere un aumento di capitale non deliberato
A un impegno di ripatrimonializzazione della società integrante una manifestazioni di intento del socio volto a rassicurare il mercato e le autorità di vigilanza può riconoscersi la natura di un preliminare del negozio di sottoscrizione dell’aumento di capitale, che vincola il socio nei confronti della società a sottoscrivere un determinato aumento di capitale prima che sia formalmente deliberato dall’assemblea e da cui deriva un obbligo di sottoscrizione sospensivamente condizionato alla deliberazione dell’aumento del capitale nel termine stabilito. Tuttavia, tale impegno non è fonte dell’obbligo di versare la somma prevista, destinato a sorgere solo con la distinta manifestazione della volontà negoziale da parte del socio di sottoscrivere la quota di capitale oggetto della delibera di aumento di capitale. L’impegno alla ricapitalizzazione non attribuisce alla società alcun diritto alla riscossione della somma preventivata dal momento che solo la sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato può costituire fonte dell’obbligazione di pagamento del socio. A fronte della mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato la società potrebbe, quindi, lamentare l’inadempimento del socio all’impegno preliminare di sottoscrizione ma non certo l’inadempimento all’obbligo di pagamento della somma corrispondente che non le è dovuta in mancanza della sottoscrizione dell’aumento di capitale.
Il rapporto tra SGR e partecipanti del fondo comune di investimento; in particolare, la revoca della SGR
La sostituzione della SGR nella gestione di un fondo comune di investimento è un fenomeno assimilabile al mutamento delle persone degli amministratori; i partecipanti al fondo – nel deliberare la revoca del gestore e l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti di questi – assumono una posizione analoga a quella dei soci di società di capitali. Ne discende che la volontà di revoca espressa in sede assembleare non può che essere imputata al fondo medesimo, il quale – sotto il profilo della responsabilità e nella sua autonomia patrimoniale “bilaterale” perfetta ex art. 36, co. 4, t.u.f., ovvero sia rispetto al patrimonio del gestore, sia rispetto a quello dei partecipanti – può senz’altro legittimamente costituire un centro di imputazione di posizioni giuridiche soggettive attive e passive.
Deve escludersi che il rapporto intercorrente tra la società di gestione e i partecipanti al fondo sia propriamente riconducibile alle figure del mandato e della rappresentanza. Infatti, la volontà del mandante e quella del rappresentato sono rilevanti per il mandatario (art. 1711 c.c.) e per il rappresentante (art. 1388 c.c.), mentre la SGR è indipendente dai partecipanti al fondo. Inoltre, sia nel mandato, sia nella rappresentanza, la legittimazione sostanziale a disporre attribuita al gestore non sostituisce, ma si aggiunge a quella del dominus, che, pur con le dovute cautele, può continuare a compiere atti di disposizione del diritto (artt. 1716, co. 2, e 1729 c.c.). Il potere di disposizione non spetta invece ai partecipanti, ma, ex artt. 1, lett. k), e 36, co. 3, t.u.f., alla sola SGR in via esclusiva.
Né depone in senso contrario l’espressa attribuzione legislativa alla SGR dei doveri e delle responsabilità del mandatario (art. 36, co. 3, t.u.f.): trattasi, infatti, di situazioni giuridiche che non esauriscono il rapporto di mandato. E così la gestione nell’interesse dei partecipanti non è concepibile senza un riferimento unificante, che, come tale, esclude la loro rilevanza uti singuli. Peraltro, se si può ammettere che i partecipanti al fondo possano agire in responsabilità verso la SGR, l’oggetto di tale azione è la mala gestio del fondo ed il risarcimento è dovuto al fondo e non ai partecipanti agenti, analogamente a quanto accade per le società di capitali ex artt. 2393 bis e 2476, co. 3, c.c. Per quanto riguarda il fondo, non è dubbio che da esso non possano promanare istruzioni di gestione, sicché è escluso che la SGR possa esser soggetta ad esse, pur essendo le scelte di investimento del gestore limitate dal regolamento, rimanendone così esclusa la assimilabilità al mandato fiduciario. Il rapporto tra SGR e fondo è dunque specialmente regolato dalla legge e sono proprio la perfetta autonomia patrimoniale che lo caratterizza ex lege ed il potere gestorio altrettanto stabilito ex lege in capo alla SGR, con la mediazione del regolamento, che ben giustificano l’affermazione di una imputazione diretta in capo al fondo delle posizioni giuridiche attive e passive che di quella gestione sono il risultato effettuale, senza che uno sdoppiamento della proprietà tra “formale” e “sostanziale” – sostituita alla più tradizionale dicotomia proprietà / gestione – possa particolarmente giovare alla chiarezza e certezza del traffico giuridico.
La legittimazione attiva con riferimento alle azioni con le quali si facciano valere diritti inclusi in un fondo comune di investimento spetta alla SGR e non ai partecipanti.
L’assenza di una disciplina ad hoc prevista per il funzionamento dell’assemblea dei partecipanti al fondo comune di investimento e dei rimedi di impugnazione delle relative delibere (sebbene il suo oggetto sia normativamente limitato alla sola revoca della SGR ed all’esperimento dell’eventuale azione di responsabilità), conduce a individuare l’assetto societario più logicamente ricollegabile al funzionamento e alla struttura di un fondo nelle disposizioni specificamente rivolte alle società per azioni.
Nel diritto societario, le deliberazioni degli organi sociali soggette per legge all’obbligo di motivazione costituiscono un numero limitato (artt. 2391, 2391 bis, 2441, co. 5, 2497 ter c.c.). Accanto alle ipotesi in cui le deliberazioni societarie debbono essere motivate per esplicito dettato normativo, ve ne sono altre che possono essere individuate in via interpretativa. Tra di esse vi sono, sia pure con connotati fra loro parzialmente diversi, le deliberazioni di interruzione del rapporto sociale (artt. 2287, 2473 bis e 2533 c.c.), gestorio (artt. 2259, 2383 e 2409 duodecies c.c.) o sindacale (art. 2400 c.c.), dove la necessità di verificare la sussistenza della giusta causa, o della fattispecie statutaria, impone di motivare la deliberazione al momento in cui essa viene assunta. A tale riguardo, se è vero che il legislatore ha previsto un potere di recesso ex lege in capo alla società, tanto che la giusta causa non si pone come requisito di efficacia dell’atto, la condizione della sussistenza di ragioni integranti la medesima è, tuttavia, da verificare per impedire la nascita del diritto al risarcimento del danno.
Le ragioni di revoca, che devono presentare i caratteri di effettività ed essere riportate in modo adeguatamente specifico, debbono essere enunciate espressamente nella deliberazione e non restare meramente implicite; la deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori non è ammessa, restando esse ormai quelle indicate nella deliberazione.
Qualora, nel corso del processo in cui è controverso un diritto attinente a un fondo comune di investimento, si trasferiscano da una società di gestione all’altra – ai sensi dell’art. 36, co. 1, t.u.f. – i rapporti di gestione relativi al fondo, il processo prosegue tra le parti originarie. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 111, co. 3 e 4, c.p.c., la società di gestione subentrata nella gestione può intervenire o essere chiamata nel processo e la società alienante può esserne estromessa. In ogni caso, la sentenza pronunciata nei confronti delle parti originarie spiega i suoi effetti anche nei confronti della società di gestione subentrata.
“Carried interest” nei fondi di private equity e interpretazione di atti negoziali
Nell’interpretare le previsioni contenute nella lettera di impegno e nel regolamento di un fondo di private equity, devono essere esaminati non solo il testo letterale delle previsioni negoziali, ma anche il contesto negoziale all’interno del quale l’impegno è stato assunto (inclusi l’assetto proprietario della società ed eventuali sue variazioni).
Responsabilità per abuso di attività di direzione e coordinamento
La disciplina di cui all’art. 2497 c.c. è applicabile anche alle società di gestione del risparmio. Invero, il disposto dell’art. 2497 co. 1 c.c. individua quali soggetti tipicamente responsabili, sussistendo gli altri presupposti ivi previsti, “le società o gli enti” che esercitano attività di direzione e coordinamento. In tal modo, tra l’altro, il legislatore ha affermato il principio per il quale la responsabilità di cui si discute trova il suo presupposto nell’esercizio concreto ed effettivo dell’attività in questione. Ne deriva, per un verso, che una società di gestione del risparmio [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità degli amministratori della SGR verso i creditori del fondo comune riservato da essa gestito e natura meramente “estimatoria” del rendiconto di gestione
Nella verifica della qualità di “investitori qualificati” richiesta ai partecipanti ai fondi comuni riservati ex artt. 1, co. 1, lett. h), e 15 d.m. 228/1999, attuativo dell’art. 37 t.u.f., gli amministratori della SGR [ LEGGI TUTTO ]
Liquidazione coatta amministrativa e legittimazione della Sgr ad agire contro i suoi amministratori per i danni causati ai fondi di investimento gestiti
Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa non comporta l’interruzione di diritto (c.d. “automatica”) dei processi pendenti, stante il mancato rinvio dell’art. 83 TUB all’art. 43, comma 3°, l.f.
L’articolazione delle posizioni giuridiche della SGR, del fondo e dei partecipanti [ LEGGI TUTTO ]
Invalidità della clausola negoziale di rinuncia della società all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori
Gli amministratori sono responsabili del pregiudizio economico subito dalla società per le operazioni concluse in conflitto d’interessi.
Il principio di insindacabilità ex post delle scelte gestorie trova il proprio limite nel rispetto da parte degli amministratori dei vincoli statutari e di legge e della diligenza richiesta nel perseguimento dell’interesse sociale.
E’ nulla la clausola negoziale con cui la società si impegna preventivamente a non esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, [ LEGGI TUTTO ]
Impugnazione di rendiconto di un fondo chiuso da parte dei quotisti
La delibera consiliare della SGR con cui viene approvato il rendiconto del fondo gestito (nella specie immobiliare chiuso) può essere impugnata per vizio di nullità da chiunque vi abbia interesse, e quindi certamente anche dai quotisti del fondo. [ LEGGI TUTTO ]
Danno da investimento disinformato e legittimazione attiva ad agire per il risarcimento in capo alla società e non ai soci
La domanda attorea proposta da un fondo comune di investimento mobiliare chiuso deve essere qualificata quale domanda pertinente non al fondo ma alla società di gestione del risparmio che ha rilasciato il mandato per conto del fondo medesimo, tale per cui a quest’ultimo deve essere assegnato un termine per la regolarizzazione della procura. [ LEGGI TUTTO ]
Efficacia della pronuncia arbitrale. Diritti parasociali e qualità di socio
La pronuncia arbitrale produce i suoi effetti sin dalla sua sottoscrizione e vincola le parti regolando il rapporto tra le stesse controverso, ma anche travolgendo i provvedimenti provvisori e anticipatori con essa incompatibili. Pertanto, in un procedimento di reclamo contro un provvedimento cautelare deve tenersi conto della pronuncia arbitrale, anche se impugnata, che ha escluso la qualità di socio di una delle parti, con la conseguente impossibilità per la stessa di far valere un patto parasociale.