Compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e relativo obbligo di pagamento
Il compenso per la copia privata è l’emolumento che si applica, tramite una royalty sui supporti vergini fonografici o audiovisivi, in cambio della possibilità di effettuare registrazioni di opere protette dal diritto di autore, per compensare del mancato acquisto gli autori e la filiera dell’industria culturale. L’entità del compenso tiene conto del fatto che sui supporti si possa registrare anche materiale non protetto dal diritto d’autore.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano nel caso di una domanda, anche se proposta nei confronti di società straniera, volta a ottenere la corresponsione di un compenso dovuto ai sensi di una normativa nazionale che attua il sistema di “equo compenso”, previsto dall’art. 5, paragrafo 2, lett. b) della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22.5.2001, dovendosi individuare in Italia il luogo in cui si è consumato l’illecito omissivo (consistente nel mancato pagamento alla Siae dei compensi dovuti) e restando irrilevante la circostanza che la vendita dei supporti sia avvenuta all’estero.
I diritti di sincronizzazione non trovano nel bollettino SIAE né il titolo attributivo né la regolamentazione quantitativa
I diritti di sincronizzazione non rientrano tra quelli amministrati ex lege dalla SIAE in via esclusiva, e non trovano dunque nel bollettino SIAE né il titolo attributivo né la conseguente regolamentazione quantitativa. La disciplina dell’art. 180 L.A., che individua i diritti amministrati in via esclusiva da SIAE, non comprende i diritti di sincronizzazione. Il dato letterale della norma evidenzia senza dubbio che l’attività di intermediazione dei diritti, esercitata per le finalità di cui al comma 2 è da riferirsi, quanto alle opere musicali, ai diritti di esecuzione pubblica delle opere e ai diritti di riproduzione fonomeccanica, secondo quanto statuito al comma 1. L’esclusiva che la legge riserva alla SIAE è limitata a tale ambito tassativamente delimitato, non suscettibile di estensione in via di interpretazione analogica.
Ne consegue che la pretesa sui diritti di sincronizzazione non può essere dedotta sulla base del bollettino SIAE; esso è assimilabile ad una scrittura privata mediante la quale le parti che lo sottoscrivono regolano i rispettivi diritti di sfruttamento economico quanto ai diritti amministrati in esclusiva da SIAE, ma il suo oggetto non si estende oltre tali limiti ed il fatto costitutivo della pretesa deve essere reperito altrove. [Nella specie è stata rigettata per carenza di prova la domanda attorea relativa a pretesi diritti di sincronizzazione, derivanti dall’abbinamento di un’opera musicale ad altre creazioni pubblicitarie, basata esclusivamente sulle quote editoriali risultanti dal bollettino SIAE]
I requisiti della tutela del format televisivo come opera dell’ingegno
La tutela del format quale opera dell’ingegno trova il suo presupposto e il suo limite nel livello di elaborazione dell’idea, per come la stessa è stata espressa in forma scritta, e nella possibilità di attuare detta idea in una diversa forma espressiva (e segnatamente quella audiovisiva) secondo il “canovaccio” costituito proprio dal format.
In termini pratici, il format potrà dirsi tutelabile solo laddove [ LEGGI TUTTO ]