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30 Maggio 2024

Azione inibitoria collettiva per divieto di Pubblicità e pratiche scorrette nella vendita di sigarette elettroniche

Il divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da tabacco è stato introdotto in Italia dalla Legge 10 aprile 1962 n. 165, che all’art. 1 dispone: “La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero, è vietata”. Tale norma è tutt’ora in vigore, atteso che la normativa successiva ha modificato soltanto le sanzioni e non il divieto. La Direttiva n. 2014/40/UE e il D. Lgs. n. 6/2016 disciplinano non solo la lavorazione, la presentazione e la vendita dei tradizionali prodotti del tabacco, ma anche quella dei “prodotti correlati”, tra cui le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica.

Il legislatore comunitario ha altresì evidenziato che “le sigarette elettroniche possono diventare un prodotto di passaggio verso la dipendenza dalla nicotina e, in tale ultima istanza, il consumo di tabacco tradizionale, in quanto imitano e rendono normale l’atto di fumare. Per questo motivo è opportuno adottare un approccio restrittivo alla pubblicità delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica”.

Il legislatore italiano ha inteso vietare che anche solo la presentazione del prodotto induca i consumatori a ritenere meno dannosi per la salute i prodotti del tabacco, ivi comprese le sigarette elettroniche e i contenitori di liquidi di ricarica.

Risulta ingannevole nel suo complesso lo stile di comunicazione che, da un lato, imponga all’utente che per accedere deve dichiarare di essere maggiorenne (circostanza che di per sé mette sull’avviso quanto alla presenza di prodotti nocivi alla salute), dall’altro, nel medesimo sito consenta di trovare anche sigarette elettroniche e liquidi da inalazione “non contenenti nicotina”, presentati in modo del tutto indiscriminato insieme agli altri, sicché è indubbio che il consumatore che abbia intenzione di acquistare solo i primi (prodotti non contenenti nicotina) deve necessariamente navigare e scorrere fra la presentazione anche dei secondi, con evidente effetto di influenza e condizionamento, potendo passare con un solo clik dagli uni agli altri.

16 Dicembre 2022

Divieto assoluto di promozione delle sigarette elettroniche

L’art. 21, comma 10, d. lgs. 6/2016 ha introdotto un divieto assoluto riguardante le comunicazioni commerciali nei servizi della società dell’informazione, sulla stampa e altre pubblicazioni stampate aventi lo scopo o l’effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica.

Tale norma assorbe completamente le precedenti specifiche disposizioni dell’art. 51, commi da 10-ter a 10-octies, l. 3/03, volte a consentire invece talune modalità di comunicazione commerciale relativa a detti prodotti che sostanzialmente si limitavano a proteggere la fascia dei soggetti minori di età.

L’effetto abrogativo – sia esso da ritenersi tacito o implicito – appare evidente ove si rilevi che tale risultato fortemente restrittivo alla pubblicità delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica è stato espressamente connesso alla necessità di garantire un livello elevato di protezione della salute umana, come si evince chiaramente dai Considerando della Direttiva n. 2014/40/UE.