Poteri di accertamento del tribunale in sede di volontaria giurisdizione in ordine alla causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, n. 3 c.c.
Ai fini del superamento della situazione prevista dall’art. 2484 n. 3 c.c., è sufficiente l’approvazione formale del bilancio da parte dell’assemblea, non essendo, per contro, consentito al Tribunale in sede di volontaria giurisdizione andare a sindacare, neppure in via incidentale, la validità della deliberazione stessa (cfr. Trib. Roma decr., 14 novembre 2016). Ciò posto, al Tribunale è consentito un controllo di tipo qualificatorio in ordine alla riconducibilità, sulla base dei requisiti estrinsechi del documento portato all’attenzione del giudicante, ad una deliberazione assembleare che abbia approvato una qualche proposta posta all’ordine del giorno: infatti, un conto è sindacare la validità sostanziale della deliberazione, altra cosa è prendere atto che una delibera, in quanto tale, sia stata effettivamente assunta dall’assemblea. Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale, in sede di volontaria giurisdizione, ben può analizzare il contenuto del verbale per valutare se l’organo assembleare sia concretamente giunto all’approvazione del bilancio.