L’onere di provare il valore della quota del socio defunto grava sui soci superstiti
La situazione patrimoniale di cui all’art. 2289 c.c. non può essere redatta facendo riferimento solo all’ultimo bilancio o, comunque, ai criteri di redazione del bilancio annuale di esercizio, occorrendo tener conto dell’effettiva consistenza al momento della uscita del socio, sicché, ai fini della determinazione del valore dell’avviamento – la cui rilevanza, quale elemento del patrimonio sociale, si proietta nel futuro, traducendosi nella probabilità, pur fondata su elementi presenti e passati, di maggiori profitti per i soci superstiti – vanno considerati non solo i risultati economici della gestione passata, ma anche le prudenti previsioni della futura redditività dell’azienda.
L’onere di provare il valore della quota del socio defunto di una società di persone, ai fini della liquidazione della stessa in favore degli eredi, incombe ai soci superstiti e non agli eredi del socio, in quanto solo i soci rimasti in società, e non certo gli eredi del defunto, sono in grado, con la produzione di scritture contabili della società, di dimostrare quale era la situazione patrimoniale nel giorno in cui si è verificata la morte del socio e quali sono gli utili e le perdite inerenti alle operazioni in corso in quel momento.
Azione individuale del socio di società di persone nei confronti dell’amministratore per danni diretti
In tema di società di persone, accanto all’azione di responsabilità contro i propri amministratori promossa dalla società ex art. 2260 c.c., è ammissibile la proposizione di un’azione individuale di responsabilità nei confronti dell’organo gestorio da parte dei singoli soci per danni arrecati in via diretta e immediata al loro patrimonio: e ciò in applicazione analogica dell’art. 2395 c.c. rispetto a condotte colpose o dolose degli amministratori. In particolare, è esperibile l’azione contro l’amministratore che si appropria degli utili.
Requisiti probatori della domanda di regresso tra soci
L’evocazione del diritto di regresso da parte del socio di una società di persone che abbia provveduto a soddisfare personalmente un debito sociale in ragione della responsabilità solidalmente gravante sui soci a norma dell’art. 2267, primo comma, c.c. presuppone l’accertamento della qualità di socio illimitatamente responsabile del soggetto nei cui confronti la domanda di regresso è proposta, dell’inadempimento della società nei confronti del terzo creditore e dell’avvenuto pagamento del dovuto da parte del socio che agisce in regresso. Sicché, in mancanza di prova di tali elementi costitutivi della responsabilità solidale invocata, la domanda di regresso deve ritenersi priva di fondamento.
Sussistenza di un debito a seguito del recesso di una società semplice da una società cooperativa con scopo mutualistico, poi trasformatasi in società cooperativa agricola per azioni.
Quando, a seguito del legittimo esercizio del recesso di una società semplice da una società cooperativa con scopo mutualistico (attrice) – poi trasformatasi in società cooperativa agricola per azioni –, si accerti la sussistenza di un debito della recedente, per il medesimo debito sono solidalmente ed illimitatamente responsabili, ai sensi dell’articolo 2267, co.1, c.c., i soci della società recedente (convenuti). Gli stessi sono, pertanto, obbligati al pagamento del debito maggiorato dagli interessi decorrenti dalla data della costituzione in mora della società recedente e, laddove soccombenti all’esito del giudizio di merito, sono altresì tenuti a rifondere alla società attrice le spese processuali in virtù della regola della soccombenza.