Compatibilità di alcune clausole statutarie di natura consortile con l’assetto organizzativo delle società di capitali con causa consortile
La causa consortile può giustificare la deroga statutaria alle norme che disciplinano il tipo di società di capitali adottato, qualora la loro applicazione sia incompatibile con i profili essenziali del fenomeno consortile e purché non vi sia lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano quel tipo di società, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale.
Impugnativa di una delibera assembleare di società consortile: linee guida per i soci
I soci di società consortile che interpongono impugnazione avverso un deliberato assembleare di tale società devono, inter alia, tenere in considerazione che: (i) rispetto a quanto previsto, in via generale, dall’art. 2606 c.c., prevarranno e si applicheranno, anche sulla scorta di un prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale, le norme relative alla disciplina tipica della forma societaria prescelta da tale società consortile, (ii) la qualità di socio, anche ai fini del rilascio di eventuali deleghe, potrà essere fatta valere unicamente per tabulas nonché facendo pieno riferimento a quanto risultante dal registro delle imprese, (iii) le disposizioni statutarie prevalgono sempre su quelle dell’atto costitutivo, (iv) l’esistenza di situazioni di conflitto d’interesse in capo ai soci non è da sola sufficiente a fondare l’annullamento di una delibera assembleare dovendo altresì essere provato un danno, anche solo potenziale, per la società, (v) i soci che non abbiano interamente versato i conferimenti ma che – allo stesso tempo – non siano stati costretti a farlo entro un determinato limite temporale potranno essere ammessi a partecipare alle decisioni assembleari, (vi) la sussistenza di eventuali requisiti di legge in capo ai soci andrà accertata alla data di adozione della delibera e (vii) eventuali abusi del potere della maggioranza in danno della minoranza potranno configurarsi soltanto laddove la delibera arrechi danno agli interessi di uno o più soci di minoranza in assenza di un concorrente interesse e della società con l’esclusivo intento della maggioranza di arrecare nocumento alla minoranza.
Indipendenza dei rapporti interni all’ATI e alla S.C.A R.L. costituite dalle società aggiudicatarie di un appalto
I vincoli assunti dalle società associate in un’ATI, i cui rapporti interni sono disciplinati da apposito regolamento, restano inopponibili alla società consortile a responsabilità limitata (S.c.a r.l.) successivamente costituita dagli stessi associati per l’esecuzione dei lavori di cui sono risultati aggiudicatari attraverso l’ATI. Infatti la S.c.a r.l. è ente dotato di soggettività distinta da quella dei consorziati e non può essere vincolata ai patti tra gli stessi intercorrenti, tanto più se la S.c.a r.l. non è parte dell’ATI.
A nulla rileva che le quote di partecipazione al capitale sociale della S.c.a r.l. riflettano le quote di partecipazione all’ATI, poiché tale circostanza non pregiudica l’autonomia giuridica della prima. infatti, stante la diversità dei soggetti giuridici, non è ammissibile alcuna lettura combinata del regolamento ATI e dello statuto della S.c.a r.l.
Mancata convocazione del socio: profili di invalidità della delibera
Sono annullabili, per mancata convocazione del socio, le delibere di esclusione del socio asseritamente moroso e di successiva approvazione del bilancio, adottate sul presupposto che il socio, in quanto inadempiente rispetto all’obbligo di conferimento, non avesse diritto a partecipare all’assemblea. [ LEGGI TUTTO ]
Recesso da società consortile. Giudice competente in caso di modifica di clausola compromissoria
Ai sensi dell’art. 2603 c.c., il contratto di consorzio deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità e deve prevedere, fra l’altro, i casi di recesso e di esclusione dei soci. [ LEGGI TUTTO ]